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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 103

Disposizioni urgenti in materia previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1991, n. 166 (in G.U. 01/06/1991, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
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Testo in vigore dal:  2-4-1991

Art. 9

Casse edili
1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.