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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 103

Disposizioni urgenti in materia previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1991, n. 166 (in G.U. 01/06/1991, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
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Testo in vigore dal: 2-4-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di aliquote  contributive,  di  sanzioni  per
ritardato od omesso versamento di contributi,  di  interventi  per  i
cittadini  rimpatriati  dalla  Libia,  nonche'  di  disciplinare   il
trattamento di fine rapporto per i dipendenti da  imprese  sottoposte
ad amministrazione straordinaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 marzo 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e  della  programmazione
economica,  delle  finanze,  del  tesoro,   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
    Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i 
  lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i 
      dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere. 
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio  1989  le
aliquote dei contributi  dovuti  al  Fondo  pensioni  dei  lavoratori
dipendenti per tutti  i  lavoratori,  ivi  compresi  gli  addetti  ai
servizi domestici e familiari ed i  pescatori  della  piccola  pesca,
sono elevate nella misura dello 0,41  per  cento  della  retribuzione
imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro  e
lo  0,14  per  cento  a  carico  del  lavoratore,  con   assorbimento
dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in data 22  giugno  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989. 
  2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio  1989  le
aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello
spettacolo sono elevate nella  misura  dello  0,21  per  cento  della
retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore
di  lavoro  e  lo  0,07  per  cento  a  carico  del  lavoratore,  con
assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro
del lavoro e  della  previdenza  sociale  in  data  21  luglio  1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989. 
  3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio  1989  le
aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale  di  previdenza
integrativa dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia  ed  i
superstiti per i dipendenti da  imprese  esercenti  miniere,  cave  e
torbiere con lavorazione ancorche' parziale  in  sotterraneo,  presso
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  sono  elevate  nelle
seguenti misure: 
    a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui  lo
0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10  per  cento  a
carico  del  lavoratore,  per  i  dipendenti  addetti  a  lavori   in
sotterraneo; 
    b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui  lo
0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05  per  cento  a
carico del lavoratore, per i  dipendenti  non  addetti  a  lavori  in
sotterraneo.