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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 103

Disposizioni urgenti in materia previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1991, n. 166 (in G.U. 01/06/1991, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
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Testo in vigore dal:  2-4-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di aliquote contributive, di sanzioni per ritardato od omesso versamento di contributi, di interventi per i cittadini rimpatriati dalla Libia, nonché di disciplinare il trattamento di fine rapporto per i dipendenti da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i
lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i
dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere.
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989.
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:
a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;
b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.