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DECRETO-LEGGE 22 marzo 1993, n. 71

Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-3-1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 maggio 1993, n. 151 (in G.U. 21/05/1993, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2003)
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Testo in vigore dal:  17-8-1996
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Art. 2

Fiscalizzazione oneri sociali
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992 e
sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.
((2))
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.
((2))
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996 il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotto, con riferimento al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:
a) di 0,6 punti percentuali, per le imprese di cui all'articolo 2, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, nonché per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89;
b) di 0,3 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993;
c) di 0,1 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993".