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DECRETO-LEGGE 22 marzo 1993, n. 71

Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-3-1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 maggio 1993, n. 151 (in G.U. 21/05/1993, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2003)
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Testo in vigore dal:  22-3-1993

Art. 4

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
1. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:
" 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.".
2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applica anche ai periodi anteriori a tale data qualora il datore di lavoro provveda all'adempimento delle condizoni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 338 del 1989, entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall'INPS.