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DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1991, n. 18

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ((. . .)).

note: Entrata in vigore del decreto: 20/1/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1991, n. 89 (in G.U. 20/03/1991, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1996)
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Testo in vigore dal:  21-3-1991
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Art. 2-bis

((
1. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionatì
))