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DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1991, n. 18

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ((. . .)).

note: Entrata in vigore del decreto: 20/1/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1991, n. 89 (in G.U. 20/03/1991, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1996)
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Testo in vigore dal: 17-8-1996
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali  e  di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 gennaio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro  e
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio  1991,  le
imprese,  di  cui  all'articolo  1,  comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono  ulteriormente  esonerate  dal
versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma secondo, della
legge  24  ottobre  1966,  n.  934,  in  misura  pari  a  0,20  punti
percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma  1,  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti  percentuali.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1'  gennaio  1991,  le
imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate  dal  versamento  del
contributo di cui all'articolo 10, comma  1,  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, in misura pari a 2,70 punti percentuali. 
  3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' dicembre 1990, le
imprese  indicate  nell'articolo  1,  comma  1,   lettera   c),   del
decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal  versamento  del
contributo di cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  2  febbraio  1960,  n.  54,  relativo   all'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi,  in  misura  pari  a  1,66  punti
percentuali e del contributo di cui all'articolo  2  della  legge  14
aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle  finalita'  del
soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei  lavoratori
italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali. 
  4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' dicembre 1990, le
imprese  indicate  nel  comma  3  operanti  nei  territori   di   cui
all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, sono esonerate dal versamento del  contributo  di
cui all'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria  contro
la turbercolosi,  in  misura  pari  a  1,66  punti  percentuali,  del
contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n.  307,
destinato  al  finanziamento  delle  finalita'  del  soppresso   Ente
nazionale per l'assistenza agli orfani dei  lavoratori  italiani,  in
misura pari a  0,16  punti  percentuali,  e  del  contributo  di  cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura
pari a 1,00 punti percentuali. 
  5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' dicembre 1990,  i
datori di lavoro del settore agricolo non operanti nei  territori  di
cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, sono esonerati dal versamento dei  contributi  di
cui all'articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4),  del  decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, relativi, rispettivamente,  all'assicurazione
obbligatoria contro la turbercolosi  in  misura  pari  a  0,11  punti
percentuali ed al finanziamento  del  soppresso  Ente  nazionale  per
l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani  in  misura  pari  a
0,01 punti percentuali, e del  contributo  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  in  misura  pari  a  5,50
punti percentuali. ((3)) 
  6. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' dicembre 1990,  i
datori di lavoro di cui al comma 5 sono esonerati dal versamento, per
i dipendenti appartenenti alle categorie impiegatizie e dirigenziali,
del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  2  febbraio  1960,  n.  54,  relativo   all'assicurazione
obbligatoria contro la turbercolosi, in  misura  pari  a  1,66  punti
percentuali, del contributo di cui  all'articolo  2  della  legge  14
aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle  finalita'  del
soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei  lavoratori
italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali e del contributo di
cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  in
misura pari a 3,80 punti percentuali. ((3)) 
  7.  Per  le  donne  assunte  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e  7,  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.  48,  successivamente
alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei  lavoratori
occupati alla medesima data, e' concessa fino a tutto il  periodo  di
paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000 per ogni
mensilita' sul contributo a  carico  del  datore  di  lavoro  di  cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  8. Per i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29  anni  da  parte
delle imprese di cui al comma 7, successivamente  alla  data  del  30
novembre 1988, con contratto di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  in
aggiunta al numero  di  lavoratori  occupati  alla  stessa  data,  e'
concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991
una riduzione di L. 56.000  per  ogni  mensilita'  sul  contributo  a
carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10,  comma  1,  della
legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 non si cumulano fra loro. 
  10. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7  e
8,  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.  389,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, relativamente alle riduzioni di cui ai
commi 7 e 8 e restano ferme le disposizioni di  cui  all'articolo  6,
commi 9, 10, 11, 12 e 13,  del  richiamato  decreto-legge  9  ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
1989,  n.  389,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
relativamente agli esoneri  e  alle  riduzioni  di  cui  al  presente
articolo. 
  11. Le minori entrate per il finanziamento del  Servizio  sanitario
nazionale, derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3,  4,  5  e  6,
sono valutate in lire 2.080 miliardi per l'anno 1991, in  lire  2.235
miliardi per l'anno 1992 e in lire 2.251 miliardi  per  l'anno  1993;
quelle per il  finanziamento  delle  finalita'  di  cui  all'articolo
1-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641,  derivanti  dalla
riduzione del contributo ex ENAOLI, per effetto  dell'attuazione  dei
commi 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 34 miliardi per l'anno 1991,
in lire 36 miliardi per l'anno 1992 e in lire 37 miliardi per  l'anno
1993; quelle derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 sono  valutate
in lire 154 miliardi per l'anno 1991. 
  12. Al complessivo onere di lire 2.268 miliardi per l'anno 1991, di
lire 2.271 miliardi per l'anno 1992 e  di  lire  2.288  miliardi  per
l'anno 1993  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 788 miliardi  annui,
l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di  malattia
ivi compreso il settore commercio" e, quanto a  lire  1.480  miliardi
per l'anno 1991, a lire 1.483 miliardi per l'anno 1992 e a lire 1.500
miliardi per l'anno 1993, l'accantonamento "Ulteriore riduzione degli
oneri impropri gravanti sul costo del lavoro". 
  13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla
L. 8 agosto 1996, n. 425 ha disposto (con l'art. 6, comma 2,  lettera
a)) che con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996  il
livello di  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali  e'  ridotto,  con
riferimento al contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11
marzo 1988, n. 67, di 0,6 punti percentuali per i soggetti di cui  al
presente articolo, commi 5 e 6.