DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal: 25-10-1978
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 1-duodecies

  ((A  decorrere  dal  1  aprile  1979  l'INPS e l'INAIL provvedono a
trasferire  al  Ministero  del  tesoro,  ai  fini  della ripartizione
trimestrale  tra  le  regioni,  i fondi riscossi e gia' destinati per
legge  all'ENAOLI,  all'ONPI  e all'ANMIL detratte rispettivamente le
somme  di  cui  al  settimo comma dell'articolo 1-sexies e al primo e
terzo comma dell'articolo 1-decies.))