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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988

Art. 10


1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva è ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti.
2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1› gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1› gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso".
3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1› gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1o gennaio 1989.
4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, è portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988.
5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso.
6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.
Nota all'art. 10, comma 1:
L'art. 31, comma 1, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) fissa la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati.
Nota all'art. 10, comma 2:
La legge n. 841/1953 estende l'assistenza sanitaria ai pensionati statali e provvede alla sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. Agli oneri relativi all'assistenza sanitaria dei pensionati di cui all'art. 1, l'art. 2 pone a carico dei titolari dei trattamenti di quiescenza un contributo commisurato all'1 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate nel medesimo art. 1.
Nota all'art. 10, commi 3 e 4:
Il testo dei commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:
"8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (si vedano le note all'art. 9, comma 2).
(Omissis).
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto (dai cittadini non mutuati) ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1› luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri".
Nota all'art. 10, comma 6:
Si vedano le precedenti note all'art. 10.