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LEGGE 14 aprile 1956, n. 307

Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1956)
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Testo in vigore dal:  25-10-1956
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Art. 2


Per assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani il finanziamento necessario per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, si provvede oltre che con i mezzi e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con un contributo integrativo di quello base, previsto dall'art. 24, comma secondo, della legge 20 agosto 1950, n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo stesso, da calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per cento sugli elementi di retribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.
Tale contributo è accertato e riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le stesse modalità previste per i contributi integrativi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, esso è determinato annualmente, salvo quanto disposto dal precedente art. 1, comma, terzo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze di gestione dell'Ente nazionale per l'assistenza, agli orfani dei lavoratori italiani.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 agosto 1956, n. 1124 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, è determinato nella misura dello 0,15 per cento della retribuzione calcolata nei modi stabiliti dagli articoli 17, comma primo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218."