DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2020)
Testo in vigore dal: 19-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                 Fiscalizzazione degli oneri sociali 
 
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1  dicembre  1988  e
fino a tutto il periodo di paga in  corso  al  30  novembre  1989  e'
concessa una riduzione, per  ogni  mensilita'  fino  alla  dodicesima
compresa, sul contributo  a  carico  del  datore  di  lavoro  di  cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a: 
    a) L. 55.000 per ogni dipendente  delle  imprese  industriali  ed
artigiane operanti nei settori manufatturieri  ed  estrattivi,  delle
imprese impiantistiche del settore metalmeccanico,  risultanti  dalla
classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT; delle
imprese armatoriali nonche' delle imprese  iscritte  nell'albo  degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che  non  superi
quello fra trattore  e  veicoli  rimorchiati  indicato  dal  comma  4
dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298,  come  sostituito
dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132; 
    b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese  di  cui
alla lettera a) operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    c) L. 21.000 per ogni  dipendente  delle  imprese  alberghiere  e
delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese
di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie  di  viaggio;
dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla  legge
17 maggio 1983, n. 217, e dei loro  consorzi  e  societa'  consortili
condotte anche in forma cooperativa, di  cui  alla  legge  10  maggio
1976, n. 377; delle imprese commerciali,  loro  consorzi  e  societa'
consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi  10
maggio 1976,  n.  377,  e  17  febbraio  1971,  n.  127,  considerate
esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3- bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 1979, n. 92;  di  ogni  altra  impresa  con  piu'  di  quindici
dipendenti  considerata  commerciale   ai   fini   previdenziali   ed
assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza  fini  di
lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
ivi comprese le istituzioni pubbliche di  assistenza  e  beneficenza,
nonche' dei concessionari  di  impianti  di  trasporto  con  fune  in
servizio pubblico, aventi finalita' turistiche, in zone montane; 
    d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese  di  cui
alla lettera c) operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate
di un terzo per il personale marittimo  che  non  ha  continuita'  di
rapporto di lavoro. 
  3.  Per  le  donne  assunte  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e  7,  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.  48,  successivamente
alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei  lavoratori
occupati alla medesima data, e' concessa fino a tutto il  periodo  di
paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione  di  L.  56.000,  per
ogni mensilita' fino  alla  dodicesima  compresa,  sul  contributo  a
carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10,  comma  1,  della
legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  4. Per i nuovi assunti di eta' non superiore ai 29  anni  da  parte
delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30  novembre  1988
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al  numero
di lavoratori occupati alla stessa data, e' concessa fino a tutto  il
periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una  riduzione  di  lire
56.000, per  ogni  mensilita'  fino  alla  dodicesima  compresa,  sul
contributo a carico del datore di  lavoro  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  5. I benefici di cui al commi 3 e 4 non si cumulano  fra  loro  ne'
con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono  concessi
per un periodo non superiore a dodici  mesi  per  ciascun  dipendente
assunto. 
  6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e'  concessa,
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino  a
tutto il periodo di paga in corso  al  30  novembre  1989,  per  ogni
mensilita'  e  fino  alla  dodicesima  compresa,  una  riduzione  sul
contributo di cui all'articolo 10, comma  1,  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono
esclusi  i  datori  di  lavoro  del  settore  agricolo  operanti  nei
territori di cui all'articolo 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni  ed
integrazioni. 
  7. Le riduzioni di cui al presente articolo  si  applicano  sino  a
concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e  di
maternita' dovuti. 
  8.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo,  nel  caso   di
corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al
mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro  ammontare  mensile
per ogni giornata non retribuita  e,  nel  caso  di  lavoro  a  tempo
parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863, sono attribuite per ogni ora di  attivita'  in  misura  pari  al
quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni
mensili per 156, entro il  limite  massimo  dell'importo  stesso.  La
predetta diminuzione non trova  applicazione  per  i  dipendenti  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  che   prestino   attivita'
lavorativa per un numero di  ore  non  inferiore  a  settantotto  ore
mensili. 
  9. Le riduzioni di cui al presente  articolo  non  spettano  per  i
lavoratori che: 
    a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; ((9)) 
    b)  siano  stati  denunciati  con  orari  o  giornate  di  lavoro
inferiori a quelli  effettivamente  svolti  ovvero  con  retribuzioni
inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1; ((9)) 
    c) siano stati retribuiti con  retribuzioni  inferiori  a  quelle
previste dall'articolo 1, comma 1. (1) (8) ((9)) 
  10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una  durata  pari
ai periodi di inosservanza anche di  una  delle  condizioni  previste
dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi  di  cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della  riduzione
non puo' superare il maggiore  importo  tra  contribuzione  omessa  e
retribuzione non corrisposta. (7) 
  11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo  1
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,  n.  902,  e
successive modifiche ed integrazioni,  al  fine  di  salvaguardare  i
livelli occupazionali e  sulla  base  di  un  programma  graduale  di
riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma  1,  da
verificare    semestralmente,    puo'    essere    sospesa,     anche
temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9.
Tale sospensione e' disposta con decreto del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,
sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei
limiti  della  spesa   prevista   dal   presente   decreto   per   la
fiscalizzazione degli oneri sociali. (2) (8) ((9)) 
  12. Con salvezza delle situazioni di  cui  al  comma  11,  per  gli
aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui  al  presente  articolo
non spettano altresi', a decorrere dal periodo di paga in corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del
contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro,   stipulato   dalle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,   da   essi
applicato. 
  13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino  al
ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore  dello  Stato,
nel limite del danno accertato, per  i  lavoratori  dipendenti  delle
aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti  legali,  per
fatti   afferenti   all'esercizio   dell'impresa,   siano   accertate
definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente,  commesse
successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli  articoli
8 e 18  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349;  ove  le  violazioni
comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  puo'
disporre la sospensione totale o parziale  del  beneficio  in  attesa
della definitivita' dell'accertamento. 
  14. A decorrere dal periodo di paga in corso  al  1  dicembre  1988
sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge   30   dicembre   1987,   n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. 
  15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi
ai periodi di paga  in  corso  dal  1  dicembre  1988  e  successivi,
effettuato in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e'
conguagliato senza accessori  di  legge  alla  prima  scadenza  utile
successiva alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989. 
  16. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico
del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale per il medesimo anno. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto 21 ottobre 1989 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e  2)
che "La condizione prevista dall'art. 6, comma  9,  lettera  c),  del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n.  338,  e'  sospesa  per  le  imprese
operanti da data anteriore al 10 ottobre 1989 nei territori  indicati
nell'art.  1  del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978,  n.  218,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e
nell'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  novembre
1976, n. 902, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  hanno
recepito o recepiscono, mediante accordi aziendali stipulati  con  le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale, comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale
entro quindici giorni dalla stipula medesima, gli accordi provinciali
stipulati dalle organizzazioni sindacali anzidette, depositati presso
l'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della   massima   occupazione
territorialmente competente, finalizzati ad attuare, in forme e tempi
prestabiliti, programmi di graduale  riallineamento  dei  trattamenti
economici dei lavoratori ai livelli previsti dai contratti collettivi
nazionali. 
  2. La sospensione decorre dal periodo di paga in corso alla data di
recepimento dell'accordo provinciale fino al periodo di paga in corso
al 30 novembre 1989 e cessa di avere effetto dal periodo di paga  per
il quale, in relazione alle denunce contributive  mensili  presentate
dalle  imprese  all'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale,
l'Istituto stesso accerta il mancato rispetto del programma  graduale
di riallineamento dei trattamenti economici  contenuto  nel  predetto
accordo provinciale". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 4 giugno 1990, n. 129, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 1990, n. 210, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che
la sospensione di cui al comma 11 del presente articolo  "e'  ammessa
dal 1 dicembre 1988 ed opera nei confronti delle imprese che  abbiano
recepito  o  recepiscano  gli  accordi  provinciali  stipulati  dalle
associazioni  imprenditoriali  ed  organizzazioni  sindacali   locali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative  sul  piano
nazionale che risultino firmatarie del contratto collettivo nazionale
o  dell'accordo  interconfederale  di  riferimento,  finalizzati   ad
attuare,  in  forme  e  tempi  prestabiliti,  programmi  di  graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei  lavoratori  ai  livelli
previsti dai predetti accordi nazionali." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito senza modificazioni  dalla
L. 20 maggio 1993, n. 151, ha disposto (con l'art. 4,  comma  2)  che
"La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e si applica anche ai periodi anteriori a tale data qualora il datore
di  lavoro  provveda   all'adempimento   delle   condizoni   di   cui
all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c), del citato decreto-legge n.
338  del  1989,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni
assegnato dall'INPS." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 5, comma 4)  che
"La retribuzione  da  prendere  a  riferimento  per  il  calcolo  dei
contributi di  previdenza  e  assistenza  sociale  dovuti  e'  quella
fissata, dagli accordi di riallineamento.  La  presente  disposizione
deve intendersi come interpretazione autentica delle  norme  relative
alla corresponsione retributiva ed alla  determinazione  contributiva
di  cui  al  combinato  disposto  dell'articolo   1,   comma   1,   e
dell'articolo 6, commi 9, lettera c),  e  11,  del  decreto  legge  9
ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge  7  dicembre.  1989,  n.
389." 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla L. 24 giugno 1997,
n. 196, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "La  retribuzione  da
prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al  comma  1  e  alle
condizioni di cui al comma 2, e'  quella  fissata  dagli  accordi  di
riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per  i
periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36  mesi,  al
100 per cento  dei  minimali  di  retribuzione  giornaliera,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389.
La  presente  disposizione  deve  intendersi   come   interpretazione
autentica delle norme relative  alla  corresponsione  retributiva  ed
alla  determinazione  contributiva  di  cui  al  combinato   disposto
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a),  b)
e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389."