DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
Testo in vigore dal: 12-4-2007
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 4-bis
                 ((Norme per la compensazione degli
          aiuti comunitari con i contributi previdenziali))

  ((1.  Al  comma  16  dell'articolo  01 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:  "A  tal  fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari,
gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i
contributi  previdenziali  dovuti dall'impresa agricola beneficiaria,
comunicati  dall'Istituto  previdenziale all'AGEA in via informatica.
In  caso  di  contestazioni,  la  legittimazione  processuale passiva
compete all'Istituto previdenziale."))