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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11/04/2007, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
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Testo in vigore dal: 9-4-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da
sentenze  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee e da
procedure  di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,
nonche' di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in
merito  alla  candidatura  della  citta'  di Milano per l'Esposizione
universale 2015;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  le  politiche  europee  e del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della  salute, delle
comunicazioni,  della solidarieta' sociale, dello sviluppo economico,
dell'interno, degli affari esteri e della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
 Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
     europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05.
      Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione,
      del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228
                    del Trattato CE n. 2006/2456.

  1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte
e  dei  relativi  interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo
comma,  della  decisione  2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno
2002,  in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e'
stato fruito, e' effettuato dall'Agenzia delle entrate.
  2.   L'Agenzia   delle  entrate,  sulla  base  delle  comunicazioni
trasmesse  dagli  enti  locali  e  delle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate  dalle  societa' beneficiarie ai sensi rispettivamente dei
punti  2  e  3  del  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle
entrate  1°  giugno  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27
della  legge  18  aprile  2005,  n.  62,  nella  formulazione vigente
anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23
dicembre  2005,  n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi;
in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle
entrate   liquida   le   somme   dovute  sulla  base  degli  elementi
direttamente  acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero
degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione, notificando,
entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  apposita  comunicazione, in relazione a ciascuna annualita'
interessata  dal  regime  agevolativo,  contenente  l'ingiunzione  di
pagamento  delle  somme  dovute,  con  l'intimazione  che, in caso di
mancato  versamento  entro  trenta  giorni dalla data di notifica, si
procede,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo
delle  somme  non  versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti.
Non  si  fa  luogo,  in  ogni  caso, all'applicazione di sanzioni per
violazioni  di  natura  tributaria  e  di  ogni altra specie comunque
connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non
sono  applicabili  gli istituti della dilazione dei pagamenti e della
sospensione  in  sede  amministrativa.  La  comunicazione  contenente
l'ingiunzione   al   pagamento   delle   somme  dovute  a  titolo  di
restituzione  dell'aiuto  costituisce  atto  impugnabile davanti alle
Commissioni   tributarie,   ai   sensi  dell'articolo  19  deldecreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546, e successive modificazioni.
((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101)).
  3.  Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui
al  capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione
europea   in  relazione  al  recupero  dell'aiuto  di  Stato  C57/03,
disciplinato  dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il
tasso  di  interesse  da applicare e' il tasso in vigore alla data di
scadenza  ordinariamente  prevista  per  il versamento di saldo delle
imposte  non  corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta
interessato dal recupero dell'aiuto.
  4.  Conformemente  alla  disciplina comunitaria applicabile ed alla
decisione   2003/193/CE   della   Commissione,  del  5  giugno  2002,
costituiscono deroghe al divieto previsto dall'articolo 87, paragrafo
1,  del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea, e non sono
pertanto  oggetto  di  iscrizione  a  ruolo  a titolo definitivo, gli
aiuti,   comunque  determinati  nella  comunicazione  di  ingiunzione
notificata   al  soggetto  beneficiario,  rientranti  nell'ambito  di
applicabilita'   della   regola   "de  minimis",  esclusi  i  settori
disciplinati  da  norme  comunitarie  speciali in materia di aiuti di
Stato  emanate  sulla  base  dal Trattato che istituisce la Comunita'
economica  europea o del Trattato che istituisce la Comunita' europea
del carbone e dell'acciaio, vigenti nel periodo di riferimento.
  5.  Ai  fini del recupero di cui al presente articolo, appartengono
alla  categoria  degli aiuti "de minimis" gli aiuti che, in base alla
comunicazione  92/C  213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non
eccedono  l'importo  complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU
con  la comunicazione 96/C 68/06 della Commissione, del 6 marzo 1996,
su  un  periodo  di tre anni decorrente dal primo aiuto "de minimis";
tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o
dall'obiettivo perseguito.
  6.  Per  gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione
"de minimis" di cui alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione,
del   20   maggio   1992  ed  alla  comunicazione  96/C  68/06  della
Commissione,  del  6  marzo  1996,  il triennio di riferimento per il
calcolo  del  limite  massimo  ha  carattere fisso, esaurito il quale
inizia  a  decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si
sommano  tutti  gli  importi  di  aiuti  "de  minimis",  di qualsiasi
tipologia,  ottenuti  dallo  stesso  soggetto  nel  triennio. Ai fini
dell'applicazione  della  regola  "de  minimis"  nei  confronti delle
societa'  beneficiarie  e'  condizione  necessaria  che  il risparmio
d'imposta  goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale
fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.
  7.  Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la
comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto
nel  periodo  di  riferimento  e' espresso sotto forma di sovvenzione
diretta  di  denaro.  Gli  aiuti  erogati  in  forma diversa, ai fini
dell'applicazione  del  limite  previsto  dalla  regola "de minimis",
devono  essere  convertiti  in  equivalente sovvenzione, calcolata al
lordo  dell'imposta  eventualmente  applicabile  sull'aiuto.  Ai fini
della  determinazione  del limite per gli aiuti "de minimis" ottenuti
fino  al  31  dicembre  1998,  si  applicano  i  tassi  variabili  di
conversione  del  valore  nominale in lire nel valore in ECU; per gli
aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e'
fisso  e  pari  a  1.936,27.  Il  tasso  di  conversione  lira/ECU da
applicare e' quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a
quello di concessione dell'aiuto "de minimis".
  8.  Sono  esclusi  dal  cumulo  per il computo dell'importo massimo
fissato  per  l'applicazione  della  regola  "de  minimis"  gli aiuti
autorizzati  dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento
di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto,
qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.
  9.   Le   societa'  beneficiarie,  che  intendono  avvalersi  della
disposizione  di cui al comma 4 , producono dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta',  ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni
relative  agli aiuti "de minimis" ricevuti con riferimento al periodo
di   godimento  dell'esenzione  fiscale  dichiarata  aiuto  di  Stato
illegittimo  dalla  decisione  2003/193/CE  della  Commissione, del 5
giugno 2002, conformemente alla disciplina pro-tempore vigente.
  10.  La  documentazione  di  cui  al comma 9 e' consegnata a mano o
inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro
quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui
al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.
  11.  Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge 18
aprile 2005, n. 62.