LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/2/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2008)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-2-2006
                              Art. 24.
(Attuazione  della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20
   ottobre 2004, notificata con il numero C (2004) 3893)
1. In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione,
del  20  ottobre  2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che
hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi
nel  2002, di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre
2002,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003,  n.  27, e' interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il
quale,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, non e'
ancora  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  della  relativa
dichiarazione  dei  redditi,  nella  misura  in  cui gli aiuti fruiti
eccedano  quelli  spettanti  calcolati  con  esclusivo riferimento al
volume  degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui
al comma 2, lettera b), del presente articolo.
   2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita'
applicative  della  disposizione di cui al presente comma, i soggetti
che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via
telematica  all'Agenzia  delle  entrate  una  attestazione,  ai sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari
per  l'individuazione  dell'aiuto  illegittimamente fruito sulla base
delle  disposizioni  contenute nel citato provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
   a)  il  totale  degli  investimenti  sulla base dei quali e' stata
calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
   b)  l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte
degli  effettivi  danni  subiti in conseguenza degli eventi di cui al
comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di
risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;
   c)  l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non
dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
   3.  Entro  i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano,
a   seguito   di   autoliquidazione,   il  versamento  degli  importi
corrispondenti  alle  imposte  non corrisposte per effetto del regime
agevolativo  medesimo  relativamente  ai periodi di imposta nei quali
tale  regime e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla
base  delle  disposizioni  di  cui  al capo V del regolamento (CE) n.
794/2004  della  Commissione,  del 21 aprile 2004, maturati a partire
dalla  data  in  cui  le  imposte  non  versate  sono  state  messe a
disposizione  dei  beneficiari  fino  alla  data  del  loro  recupero
effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 e' presentata anche nel
caso di autoliquidazione negativa.
   4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione
e  controllo  del  corretto  adempimento degli obblighi derivanti dal
presente  articolo; in caso di mancato o insufficiente versamento, ai
sensi  del  comma  3,  si  rendono applicabili le norme in materia di
liquidazione,  accertamento,  riscossione  e contenzioso, le sanzioni
previste ai fini delle imposte sui redditi, nonche' l'articolo 41-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
   5.  Nel  caso  in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti
presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo
dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.
   6.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  derivanti dalle agevolazioni
fruite  in  relazione  agli investimenti il cui importo non superi il
valore   netto  dei  danni  effettivamente  subiti  da  ciascuno  dei
beneficiari  a  causa  degli  eventi  calamitosi  di cui all'articolo
5-sexies  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2003, n. 27, tenuto conto
degli  importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri
provvedimenti.
          Note all'art. 24:
              - La  decisione 2005/315/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L. 100 del 20 aprile 2005.
              - Si    riportail    testo   dell'art.   5-sexies   del
          decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  21 febbraio  2003,  n.  27,
          recante:  «Disposizioni  urgenti  in materia di adempimenti
          comunitari  e  fiscali,  di  riscossione  e di procedure di
          contabilita»:
              «Art.   5-sexies  (Investimenti  effettuati  in  comuni
          colpiti da eventi calamitosi). - 1. A valere sulle maggiori
          entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui
          all'art.  4,  comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
          sono   prorogate   fino   al  secondo  periodo  di  imposta
          successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
          limitatamente  agli  investimenti  realizzati  fino  al  31
          luglio   2003   in   sedi   operative  ubicate  nei  comuni
          interessati  dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002,
          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
          31 ottobre  2002,  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  8 novembre  2002  e  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  29 novembre 2002 e nei quali sono
          state   emanate,   entro  il  31 dicembre  2002,  ordinanze
          sindacali  di  sgombero ovvero ordinanze di interdizione al
          traffico  delle  principali  vie  di  accesso al territorio
          comunale.  Per  gli  investimenti immobiliari la proroga di
          cui  al  primo  periodo  riguarda quelli realizzati fino al
          terzo  periodo  d'imposta successivo a quello in corso alla
          data  del  25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio
          2004.».
              - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, cosi' recita:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 41-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          recante:  «Disposizioni  comuni  in materia di accertamento
          delle imposte sui redditi».
              «Art.   41-bis  (Accertamento  parziale).  -  1.  Senza
          pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
          stabiliti  dall'art.  43,  i competenti uffici dell'Agenzia
          delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche
          nonche'   dalle  segnalazioni  effettuati  dalla  Direzione
          centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
          un  ufficio  della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
          fiscali,   dalla   Guardia   di   finanza  o  da  pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato  o  il maggiore ammontare di un reddito parziale
          dichiarato,  che  avrebbe  dovuto  concorrere  a formare il
          reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in
          societa',  associazioni  ed  imprese  di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,   o   l'esistenza   di  deduzioni,  esenzioni  ed
          agevolazioni  in  tutto  o  in parte non spettanti, nonche'
          l'esistenza  di  imposte o di maggiori imposte non versate,
          escluse  le  ipotesi  di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,
          possono  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli elementi
          predetti,  il  reddito  o  il  maggior  reddito imponibili,
          ovvero  la  maggiore  imposta da versare, anche avvalendosi
          delle  procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno
          1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
              2.».