DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. 282

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27 (in SO n.29, relativo alla G.U. 22/02/2003, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 23-2-2003
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 5-sexies
((  (Investimenti  effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi)
))

  ((1.  A  valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto,
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  1, della legge 18
ottobre  2001,  n.  383,  sono  prorogate  fino al secondo periodo di
imposta  successivo  a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
limitatamente  agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in
sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi
dichiarati  con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
29  ottobre  2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29
novembre  2002  e  nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre
2002,   ordinanze   sindacali   di   sgombero   ovvero  ordinanze  di
interdizione   al   traffico  delle  principali  vie  di  accesso  al
territorio  comunale.  Per gli investimenti immobiliari la proroga di
cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
e, comunque, entro il 31 luglio 2004.))