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LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/2/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2008)
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Testo in vigore dal: 4-3-2007
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi  quaranta  giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
l'espressione  del  parere  parlamentare  di  cui  al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta
giorni  che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive 2003/123/CE, 2004/9/CE, 2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE,
2004/54/CE,   2004/80/CE,  2004/81/CE,  2004/83/CE,  2004/113/CE  ((,
2005/14/CE)),  2005/19/CE,  2005/28/CE,  2005/36/CE e 2005/60/CE sono
corredati  dalla  relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma
2,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su
di  essi  e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti  per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire   il   rispetto   dell'articolo  81,  quarto  comma,  della
Costituzione,   ritrasmette   alle  Camere  i  testi,  corredati  dei
necessari   elementi   integrativi  di  informazione,  per  i  pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
  5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei  decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  fissati  dalla presente legge, il Governo puo'
emanare,  con  la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  6.  Entro  tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  di  cui  al  comma  1  adottato  per  l'attuazione della
direttiva  2004/109/CE,  di  cui  all'allegato  B,  il  Governo,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con
la   procedura   prevista   dal   presente   articolo,  puo'  emanare
disposizioni  integrative  e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali  disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 27, paragrafo 2,
della medesima direttiva.
  7.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
  8.  Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu'  deleghe  di  cui  al  comma  1  non  risulti  ancora esercitata
trascorsi  quattro  mesi  dal termine previsto dalla direttiva per la
sua  attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica  una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti dai
Ministri  con  competenza  istituzionale  prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della  Repubblica  sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle  regioni  e  delle  province  autonome  nelle  materie  di loro
competenza.
  9.   Il   Governo,   quando   non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  negli  allegati  A  e  B, ritrasmette con le sue
osservazioni  e  con  eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati  e  al  Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla
data  di  ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.