DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
(( (Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei
                     lavoratori svantaggiati).)) 
 
  ((1. Al fine di favorire l'inserimento  lavorativo  dei  lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo  di
cui all'articolo 6, comma 3,  del  decreto  legislativo  23  dicembre
1997, n. 469, stipulano con le associazioni sindacali dei  datori  di
lavoro   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  a  livello  nazionale  e  con  le  associazioni   di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  delle  cooperative   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,  n.
381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le
imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  112,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono  essere  validate
da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il
conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese
sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. 
  2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: 
    a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; 
    b) i criteri di individuazione  dei  lavoratori  svantaggiati  da
inserire  al  lavoro   in   cooperativa   e   nell'impresa   sociale;
l'individuazione  dei  disabili  e'  curata  dai   servizi   di   cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la  correlazione  con  il
numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in  cooperativa
e nell'impresa sociale; 
    d) la determinazione  del  coefficiente  di  calcolo  del  valore
unitario delle commesse, ai fini del  computo  di  cui  al  comma  3,
secondo criteri di congruita' con i costi  del  lavoro  derivati  dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali
e dalle imprese sociali; 
    e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a  favore
delle cooperative sociali e delle imprese sociali; 
    f)  l'eventuale  costituzione,  anche  nell'ambito   dell'agenzia
sociale di cui all'articolo 13, di  una  struttura  tecnico-operativa
senza scopo di  lucro  a  supporto  delle  attivita'  previste  dalla
convenzione; 
    g) i limiti di  percentuali  massime  di  copertura  della  quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 
  3. Qualora l'inserimento lavorativo  nelle  cooperative  sociali  e
nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2,  riguardi
i lavoratori disabili, che presentino particolari  caratteristiche  e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo  ordinario,  in  base
all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso  si  considera  utile  ai
fini della copertura della quota di riserva, di  cui  all'articolo  3
della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il  numero
delle coperture per ciascuna impresa  e'  dato  dall'ammontare  annuo
delle commesse dalla stessa conferite diviso per il  coefficiente  di
cui al comma 2, lettera d),  e  nei  limiti  di  percentuali  massime
stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma  1.  Tali  limiti
percentuali  non  hanno  effetto  nei  confronti  delle  imprese  che
occupano da 15 a 35 dipendenti. La  congruita'  della  computabilita'
dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell'impresa sociale
e' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 
  4.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3   e'
subordinata  all'adempimento  degli   obblighi   di   assunzione   di
lavoratori disabili ai fini  della  copertura  della  restante  quota
d'obbligo a loro carico determinata ai sensi  dell'articolo  3  della
legge 12 marzo 1999, n. 68)). 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla  L.
24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha  disposto  (con
l'art. 39, comma 11)  che  "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto trovano applicazione gli articoli 14,  33,  34,  35,
36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276
e successive modifiche e integrazioni".