DECRETO-LEGGE 2 luglio 2007, n. 81

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 (in SO n.182, relativo alla G.U. 17/08/2007, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                (Interventi in materia pensionistica) 
 
  1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con eta'  pari
o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o piu'
trattamenti  pensionistici  a  carico   dell'assicurazione   generale
obbligatoria e delle  forme  sostitutive,  esclusive  ed  esonerative
della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza  obbligatoria,
e' corrisposta una somma aggiuntiva determinata come  indicato  nella
tabella A allegata al presente decreto  in  funzione  dell'anzianita'
contributiva complessiva e della gestione di  appartenenza  a  carico
della quale e' liquidato il trattamento principale. Se il soggetto e'
titolare sia di pensione diretta sia di pensione  ai  superstiti,  si
tiene  conto  della  sola   anzianita'   contributiva   relativa   ai
trattamenti diretti. Se il soggetto e' titolare solo di  pensione  ai
superstiti, ai  fini  dell'applicazione  della  predetta  tabella  A,
l'anzianita' contributiva complessiva e' computata al 60  per  cento,
ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per  la
determinazione del predetto  trattamento  pensionistico.  Tale  somma
aggiuntiva e' corrisposta dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di  erogazione
della mensilita' di novembre ovvero della tredicesima  mensilita'  e,
dall'anno 2008, in sede di  erogazione  della  mensilita'  di  luglio
ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno ((e spetta: nella
misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che
il soggetto possieda  un  reddito  complessivo  individuale  relativo
all'anno stesso non superiore a una  volta  e  mezza  il  trattamento
minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando
quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della
predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda  un  reddito
complessivo individuale relativo all'anno  stesso  compreso  tra  una
volta e mezza e due volte  il  trattamento  minimo  annuo  del  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti)). Agli effetti delle disposizioni del
presente comma, si tiene  conto  dei  redditi  di  qualsiasi  natura,
compresi i redditi esenti da imposte e  quelli  soggetti  a  ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione
sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero
dagli assegni familiari e dall'indennita' di accompagnamento, sia del
reddito della casa di abitazione, dei trattamenti  di  fine  rapporto
comunque  denominati  e  delle  competenze  arretrate  sottoposte   a
tassazione separata. 
  ((2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui
al  comma  1  e  per  i  quali  l'importo  complessivo  del   reddito
individuale annuo, al netto  dei  trattamenti  di  famiglia,  risulti
superiore a una volta e mezza il trattamento  minimo  e  inferiore  a
tale  limite  incrementato  dell'importo   della   somma   aggiuntiva
spettante, l'importo e' comunque attribuito fino  a  concorrenza  del
predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano
le condizioni di cui al comma 1 e per i quali  l'importo  complessivo
del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di  famiglia,
risulti superiore a due volte il trattamento  minimo  e  inferiore  a
tale  limite  incrementato  dell'importo   della   somma   aggiuntiva
spettante, l'importo e' attribuito fino a  concorrenza  del  predetto
limite maggiorato)). 
  3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non  risultino  beneficiari
di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale  dei  pensionati
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971,  n.  1388,  e  successive   modificazioni,   individua   l'ente
incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma  1,
che provvede  negli  stessi  termini  e  con  le  medesime  modalita'
indicati nello stesso comma. 
  4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1  non  costituisce  reddito
ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione  di  prestazioni
previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per  un
importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni  sociali
di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  come
determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo. 
  5. Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni  in
favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a  5,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo  i  criteri
ivi stabiliti, tenuto conto anche di  quanto  previsto  dall'articolo
39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  fino  a
garantire un reddito proprio pari a 580  euro  al  mese  per  tredici
mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo  di  cui  al
comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38  e'  rideterminato
in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite  di  reddito
annuo di 7.540  euro  e'  aumentato  in  misura  pari  all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti,  rispetto  all'anno  precedente.  Con
effetto  dalla  medesima  data  di  cui  al   presente   comma   sono
conseguentemente incrementati i limiti reddituali e  gli  importi  di
cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n.
289. 
  6. Per le fasce di importo dei trattamenti  pensionistici  comprese
tra tre e cinque  volte  il  trattamento  minimo  INPS,  l'indice  di
rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio
2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro un mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono definite, ove  necessario,  le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.  In
sede di prima applicazione delle disposizioni del  presente  articolo
concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al  comma
1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di
dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette
disposizioni. 
  8.  A  decorrere  dall'anno  2008  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  un
fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni  di
euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di  interventi  e  misure
agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata
legale del corso di  laurea  e  per  la  totalizzazione  dei  periodi
contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare
per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via  esclusiva,  il
regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine  di  migliorare
la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il  principio
di armonizzazione dei sistemi previdenziali di  cui  all'articolo  2,
comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  al  fine  di  garantire
l'applicazione di parametri identici per i diversi enti.