LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
   (Trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali). 
  1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono
costituirsi in una o piu' societa' di seguito indicate: 
   a) in una societa' secondo  i  tipi  previsti  nel  libro  quinto,
titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio  in  condizioni  di
concorrenza delle operazioni portuali; 
   b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi  previsti  nel
libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la  fornitura  di
servizi, nonche', fino al  31  dicembre  1996,  mere  prestazioni  di
lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; 
   c) in una societa' secondo  i  tipi  previsti  nel  libro  quinto,
titoli V e  VI,  del  codice  civile,  avente  lo  scopo  della  mera
gestione, sulla base dei beni  gia'  appartenenti  alle  compagnie  e
gruppi portuali disciolti. 
  2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i
gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui  al  comma
6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito  portuale,
comunque rilasciate, decadono. 
  3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1  hanno  l'obbligo
di incorporare tutte le  societa'  e  le  cooperative  costituite  su
iniziativa dei membri delle compagnie o  dei  gruppi  portuali  prima
della data di entrata in vigore  della  presente  legge,  nonche'  di
assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta  data.  Le
societa' o cooperative di cui al comma 1, devono avere  una  distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali. 
  4.  Le  societa'  derivanti  dalla  costituzione   succedono   alle
compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i  rapporti  patrimoniali  e
finanziari ((limitatamente ai procedimenti  gia'  promossi  entro  la
data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1.)) 
  5. Ove se ne verificassero le  condizioni,  ai  dipendenti  addetti
tecnici ed amministrativi delle compagnie  portuali,  che  non  siano
transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove  societa'
di cui al comma 1, e' data facolta'  di  costituirsi  in  imprese  ai
sensi del presente articolo. Alle societa' costituite da  addetti  si
applica  quanto  disposto  nei  commi  successivi  per  le   societa'
costituite dai soci delle compagnie. 
  6. Entro la data di cui al  comma  1,  le  compagnie  ed  i  gruppi
portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in  materia,
alla fusione con compagnie operanti nei  porti  viciniori,  anche  al
fine di  costituire  nei  porti  di  maggior  traffico  un  organismo
societario in grado di svolgere attivita' di impresa. 
  7. Le ((Autorita' di sistema portuale)) nei porti gia' sedi di enti
portuali e l'autorita' marittima nei  restanti  porti  dispongono  la
messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro  la
data  del  18  marzo  1995  non  abbiano  adottato  la  delibera   di
costituzione secondo le modalita' di cui al comma 1 ed effettuato  il
deposito dell'atto per l'omologazione al  competente  tribunale.  Nei
confronti  di  tali  compagnie  non  potranno  essere   attuati   gli
interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 
  8. Continuano ad applicarsi,  sino  alla  data  di  iscrizione  nel
registro delle  imprese,  nei  confronti  delle  compagnie  e  gruppi
portuali che abbiano in corso le procedure di costituzione  ai  sensi
del comma 6, le disposizioni di  cui  al  comma  8  dell'articolo  27
concernenti il funzionamento degli stessi,  nonche'  le  disposizioni
relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'((Autorita' di
sistema  portuale)),  nei  porti  gia'  sedi  di  enti  portuali   ed
all'autorita' marittima nei restanti porti. 
  8-bis. Per favorire i processi di riconversione  produttiva  e  per
contenere gli oneri a carico dello  Stato  derivanti  dall'attuazione
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  nei  porti,  con
l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e
c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma  1,  lettera
b), e dell'articolo 17,  il  cui  organico  non  superi  le  quindici
unita', le stesse possono  svolgere,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 17, altre tipologie di  lavori  in  ambito  portuale  e
hanno  titolo  preferenziale  ai  fini  del  rilascio  di   eventuali
concessioni demaniali relative ad attivita' comunque connesse  ad  un
utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei
trasporti.