LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 29-5-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
(Norme in materia di trattamenti per  i  lavoratori  appartenenti  al
                      settore dell'agricoltura) 
1.  Gli  impiegati  ed  operai  agricoli  con   contratto   a   tempo
indeterminato hanno diritto al trattamento di integrazione  salariale
di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.  457,  anche  nei
casi  di  sospensioni  operate  per  esigenze  di   riconversione   e
ristrutturazione  aziendale  da  imprese  che  occupino  almeno   sei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato ovvero che ne occupino
quattro con contratto a tempo indeterminato, e  nell'anno  precedente
abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di  giornate  non
inferiore  a  milleottanta.  Le  predette  esigenze   devono   essere
previamente accertate dal Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  su  proposta  del  comitato  amministratore  della  gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di  cui  all'articolo
25 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
2. I lavoratori con  contratto  a  tempo  indeterminato  che  vengano
licenziati  durante  il  periodo  di  godimento  del  trattamento  di
integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto
al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del  quaranta
per cento della retribuzione. 
3.  Il  trattamento  concesso  ai  sensi  del  comma  1  puo'  essere
corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese  che
si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla  gestione
di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  in  aggiunta
al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8  agosto  1972,  n.
457,   un   contributo   nella   misura   del   quattro   per   cento
dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi
del comma 1. 
4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a  tempo
indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti
da  eccezionali  calamita'  o  avversita'   atmosferiche   ai   sensi
dell'articolo 4 della legge 15 ottobre  1981,  n.  590,  puo'  essere
concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della  legge  8  agosto
1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni. 
5. Il trattamento di integrazione salariale di cui ai  commi  1  e  4
puo' essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al  terzo
comma  dell'articolo  8  della  legge  8  agosto  1972,  n.  457,  ai
lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da piu' di un  anno.
I periodi di corresponsione del predetto trattamento  non  concorrono
alla configurazione del limite massimo di durata previsto  dal  primo
comma  dell'articolo  8  della  legge  8  agosto  1972,  n.  457,   e
costituiscono periodi lavorativi ai fini  del  requisito  di  cui  al
terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima. 
6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato  che  siano  stati  per
almeno  cinque  giornate,  come  risultanti  dalle  iscrizioni  degli
elenchi anagrafici,  alle  dipendenze  di  imprese  agricole  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone  delimitate
ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27  dicembre  2006,
n.  296,  e  che  abbiano  beneficiato  degli   interventi   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
102, e' riconosciuto,  ai  fini  previdenziali  e  assistenziali,  in
aggiunta alle giornate di lavoro  prestate,  un  numero  di  giornate
necessarie al  raggiungimento  di  quelle  lavorative  effettivamente
svolte alle  dipendenze  dei  medesimi  datori  di  lavoro  nell'anno
precedente a quello di  fruizione  dei  benefici  di  cui  al  citato
articolo 1 del  decreto  legislativo  n.  102  del  2004.  Lo  stesso
beneficio si applica ai piccoli coloni  e  compartecipanti  familiari
delle  aziende  che  abbiano  beneficiato  degli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  102  del
2004. 
((6-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che  siano  stati
per almeno cinque giornate, come risultanti  dalle  iscrizioni  degli
elenchi anagrafici,  alle  dipendenze  di  imprese  agricole  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile,  ricadenti  nelle  zone  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli  interventi
di cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui  al
comma 6)). 
7. I benefici di cui ai  commi  4  e  6  si  applicano  a  decorrenza
dell'anno 1991. 
8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6,  ivi  compresi  quelli
relativi  alla  mancata  copertura  assicurativa,  si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.