LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
  Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano
sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie  stagionali  o  per
altre cause non imputabili al datore di lavoro o  ai  lavoratori,  e'
dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione
di cui all'articolo 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata
massima di novanta giorni nell'anno. 
  Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano  gli
assegni familiari a carico della relativa cassa unica. 
  Ai fini della presente legge sono  considerati  operai  agricoli  i
salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a  tempo  indeterminato
che svolgono annualmente oltre  180  giornate  lavorative  presso  la
stessa azienda. 
  ((A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui  al  primo
comma e' riconosciuto anche ai  lavoratori  dipendenti  imbarcati  su
navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari,  ivi
compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di  cui
alla legge 13  marzo  1958,  n.  250,  nonche'  agli  armatori  e  ai
proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita,  per
periodi diversi da quelli di  sospensione  dell'attivita'  lavorativa
derivante  da  misure  di  arresto  temporaneo  obbligatorio  e   non
obbligatorio)). 
                                                               (6)(8) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19  maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.  77,  ha
disposto (con l'art. 19, comma 3-bis) che "Il  trattamento  di  cassa
integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per  eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso
in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e  al
numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di
cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.  I  periodi  di
trattamento sono concessi per una durata massima di  novanta  giorni,
dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque  con  termine  del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle
successive richieste". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art.  8,  comma  8)
che il trattamento di cassa integrazione  salariale  operai  agricoli
(CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, "e' concesso,  in  deroga  ai  limiti  di
fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8
della legge 8  agosto  1972,  n.  457,  per  una  durata  massima  di
centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile  e  il  31
dicembre 2021".