stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonchè disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-9-1972

Art. 19


Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
La gestione stessa è tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge.
Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.