LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25.

  Ai  lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato
nel  corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, e' dovuto,
in  luogo  dell'indennita'  di  disoccupazione  loro spettante per lo
stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre  1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento
della  retribuzione  di  cui all'articolo 3 della presente legge. (1)
((4))
  Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo massimo di 90
giorni   nell'anno,   osservando  le  norme  vigenti  in  materia  di
assicurazione  per  la  disoccupazione  involontaria  dei  lavoratori
agricoli.
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  16 febbraio 1977, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che
"La  misura  del  trattamento  speciale  in  caso  di disoccupazione,
previsto  dall'articolo  25  della  legge  8  agosto 1972, n. 457, e'
elevata  al  66  per  cento  della retribuzione di cui all'articolo 3
della stessa legge."
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 55)
che  "Per  gli  operai  agricoli  a  tempo  determinato  e  le figure
equiparate,   l'importo   giornaliero  dell'indennita'  ordinaria  di
disoccupazione  di  cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21
marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20
maggio  1988,  n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche'
dei  trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto
1972,  n.  457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37,
e'  fissato  con  riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1°
gennaio  2008  nella  misura  del  40  per  cento  della retribuzione
indicata  all'articolo  1  del  decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
ed  e'  corrisposto  per  il  numero  di giornate di iscrizione negli
elenchi  nominativi,  entro  il  limite di 365 giornate del parametro
annuo di riferimento."