DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.(11G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2011
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/05/2011, n. 110 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,  valutati  in
312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro  per  l'anno
2012, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede a  valere  sulle  risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge  24
dicembre 2007,  n.  247,  appositamente  costituito  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ((3)) 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Sacconi, Ministro del lavoro e 
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
289, lettera b)) che "il  fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto  di  140
milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018,
76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di  euro  per  l'anno
2020 con conseguente corrispondente riduzione degli  importi  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  2011,  n.
67, e successive modificazioni".