DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
  1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle
integrazioni salariali,  dell'eccedenza  di  personale,  nonche'  dei
contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  e  per  il  solo  1988,  l'importo
dell'indennita' giornaliera di cui all'articolo 13 del  decreto-legge
2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
aprile 1974, n. 114, e' fissato nella misura del 7,5 per cento  della
retribuzione. (17) 
  2. La retribuzione  di  riferimento  per  la  determinazione  della
indennita' giornaliera di disoccupazione e' quella media  soggetta  a
contribuzione, e comunque non inferiore  alla  retribuzione  prevista
dai contratti nazionali e provinciali  di  categoria,  dei  tre  mesi
precedenti l'inizio  del  periodo  di  disoccupazione,  calcolata  in
relazione  al  numero  delle  giornate  di  lavoro  prestate.  Per  i
lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione  di  riferimento  e'
quella  percepita  nell'anno  1987  e  comunque  non  inferiore  alla
retribuzione  prevista  dai  contratti  nazionali  e  provinciali  di
categoria. La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli
a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'articolo
3 della legge 8 agosto 1972, n. 457,  e  per  i  lavoratori  italiani
rimpatriati  di  cui  alla  legge  25  luglio  1975,  n.  402,  sulla
retribuzione convenzionale determinata con decreto del  Ministro  del
lavoro e  della  previdenza  sociale  con  riferimento  ai  contratti
collettivi nazionali di categoria. 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). (19) 
  4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il  diritto  alla
indennita' ordinaria di  disoccupazione  e  non  quello  relativo  ai
trattamenti speciali di disoccupazione,  il  trattamento  di  cui  al
comma 1 e' corrisposto per  un  numero  di  giornate  pari  a  quelle
lavorate  nel  1987.  Per   i   predetti   lavoratori   le   giornate
accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali e' prevista
la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate
sulla base  della  previgente  disciplina,  ancorche'  si  tratti  di
giornate non lavorate ne' indennizzate.  Per  i  lavoratori  agricoli
aventi diritto al trattamento speciale di  disoccupazione  non  trova
applicazione l'elevazione del trattamento di cui  al  comma  1.  (13)
(14) 
  5.  Per  essere  ammessi  a   beneficiare   della   indennita'   di
disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare  alle
sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda,  su  apposito  modulo
predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che  non
possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui  al
comma 3  devono  corredare  la  domanda  con  apposita  dichiarazione
rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero  delle  giornate
prestate nell'anno 1987 e la relativa  retribuzione  corrisposta.  Il
datore di  lavoro  che  rifiuti  di  rilasciare  ai  lavoratori  gia'
occupati alle proprie dipendenze la  predetta  dichiarazione,  ovvero
dichiari dati infedeli, e' tenuto comunque al pagamento  della  somma
di  lire  200.000  a  titolo  di  sanzione  amministrativa  per  ogni
lavoratore cui la dichiarazione si riferisce. 
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto  a
lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie  di  gestione
realizzate dalla separata contabilita' degli interventi  straordinari
di  cassa  integrazione  guadagni  degli  operai  dell'industria  per
effetto  dell'attuazione  dell'articolo  8,  e,  quanto  a  lire  207
miliardi,  mediante  corrispondente  riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno   1988,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento 'Fondo  per  il  rientro  dalla  disoccupazione,  in
particolare nei territori del Mezzogiorno'. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (10) 
    

------------------


    
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla L.
1 giugno 1991, n. 169  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che
"L'efficacia  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo   7   del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa
integrazione guadagni, della  disoccupazione  e  della  mobilita'  e,
comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  1989.  Le  domande  per   le
prestazioni di cui al comma  3  del  predetto  articolo  7,  riferite
all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988,  sono  valide  se
presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1°  gennaio  1989
la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di  disoccupazione
prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al  15  per  cento  della
retribuzione." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4)  che  il  comma  3  del
presente  articolo  "s'interpreta  nel  senso  che  il  diritto  alle
prestazioni  ivi  previste  sussiste  anche  nei  confronti  di  quei
lavoratori  che,  pur  in  possesso  del   requisito   dell'anno   di
contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda  entro
i termini e secondo le modalita' previsti per l'indennita'  ordinaria
di disoccupazione con requisiti ridotti, anziche' entro i  termini  e
secondo le modalita' previsti per l'indennita' con requisiti  normali
di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155". 
    

-----------------


    
AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha disposto (con l'art.  11,  comma
23) che "La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del  decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni,  si  interpreta  nel
senso che  ai  lavoratori  agricoli  aventi  diritto  ai  trattamenti
speciali di disoccupazione di cui agli  articoli  25  della  legge  8
agosto 1972, n. 457, e  7  della  legge  16  febbraio  1977,  n.  37,
l'indennita' ordinaria di disoccupazione per  le  giornate  eccedenti
quelle di trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa  di  lire
800 giornaliere. A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  ai  lavoratori
agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non
e' dovuta l'indennita' ordinaria di disoccupazione  per  le  giornate
eccedenti  le  novanta  di  trattamento  speciale.  Per  i   predetti
lavoratori le  giornate  accreditabili  ai  fini  pensionistici  sono
calcolate sulla base della vigente disciplina ancorche' si tratti  di
giornate non lavorate ne' indennizzate". 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 4  -13  luglio
1994, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994,  n.  30)  ha  dichiarato  l'
illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 23,  primo  periodo
della L. 537/1993 (che ha  disposto  la  modifica  del  comma  4  del
presente articolo) in relazione al  tempo  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge n. 160 del 1988. 
    

------------------


    
AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio  1994,  n.  288
(in G.U. 1a s.s. 20/07/1994 n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 4, "nella  parte  in  cui
per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento  speciale  di
disoccupazione non prevede, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto medesimo, un meccanismo di  adeguamento  monetario
dell'indennita' ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle
di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del d.-l.
2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114". 
    

------------------


    
AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 55)
che "Per  gli  operai  agricoli  a  tempo  determinato  e  le  figure
equiparate,  l'importo  giornaliero  dell'indennita'   ordinaria   di
disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  21
marzo 1988, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e  integrazioni,  nonche'
dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8  agosto
1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977,  n.  37,
e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi  decorrenza  dal  1°
gennaio 2008  nella  misura  del  40  per  cento  della  retribuzione
indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
ed e' corrisposto per il  numero  di  giornate  di  iscrizione  negli
elenchi nominativi, entro il limite di  365  giornate  del  parametro
annuo di riferimento". 
    

------------------

    
AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  2,  comma  24)
che:  "Le  prestazioni  di  cui  all'articolo   7,   comma   3,   del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  si  considerano  assorbite,  con
riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012,  nelle  prestazioni
della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013."