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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1996)
Testo in vigore dal:  5-5-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

(Indennità di disoccupazione ordinaria)


A decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennità giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennità poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, è elevata a L. 800. (1)
((12))
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AGGIORNAMENTO (1)

L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
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AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 aprile 1988, n. 497 (in G.U. 1a s.s. del 04/05/1988 n. 18) ha dichiarato " la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un
meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato."