DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1996)
Testo in vigore dal: 5-5-1988
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
              (Indennita' di disoccupazione ordinaria) 
 
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1974,  la  misura  della  indennita'
giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5 del decreto-legge 29
marzo 1966, n. 129, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  26
maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennita'  poste  in  pagamento
nell'anno medesimo in favore degli  operai  agricoli  e  riferite  al
1973, e' elevata a L. 800. (1) ((12)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  L'avviso di rettifica, in  G.U.  12/03/1974,  n.  67,  ha  disposto
l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI  DELLE
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 aprile  1988,  n.  497
(in  G.U.  1a  s.s.  del  04/05/1988  n.  18)  ha  dichiarato  "   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2  marzo
1974, n.  30  (Norme  per  il  miglioramento  di  alcuni  trattamenti
previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella
legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un 
meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato."