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LEGGE 26 maggio 1966, n. 310

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati nonchè la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari.

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Testo in vigore dal:  29-5-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966.
n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonché la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalità delle norme vigenti.
Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve fare riferimento alla durata oraria normale della settimana lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di contrazione dell'orario settimanale".
All'articolo 5, terzo comma, sono sostituite le parole:
"180 giorni", con le altre: "270 giorni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT MORO - BOSCO - REALE - PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE