LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 118 
(Interventi  in   materia   di   formazione   professionale   nonche'
disposizioni in materia di attivita' svolte in fondi comunitari e  di
                       Fondo sociale europeo) 
 
  1. Al  fine  di  promuovere,  in  coerenza  con  la  programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo  attribuite  in  materia  al
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  lo  sviluppo  della
formazione professionale continua  e  dei  percorsi  formativi  o  di
riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati,
in un'ottica  di  competitivita'  delle  imprese  e  di  garanzia  di
occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per  ciascuno
dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario
e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6,  fondi  paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente
articolo denominati "fondi". Gli accordi  interconfederali  stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano  nazionale  possono  prevedere
l'istituzione  di  fondi  anche   per   settori   diversi,   nonche',
all'interno degli stessi,  la  costituzione  di  un'apposita  sezione
relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti  possono  essere
costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni  sindacali
dei  datori  di  lavoro  e  dei   dirigenti   comparativamente   piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno  dei  fondi
interprofessionali nazionali. ((Inoltre, con accordo interconfederale
stipulato  dalle  organizzazioni  territoriali  delle  organizzazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   maggiormente
rappresentative sul  piano  nazionale,  nelle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  puo'  essere  istituito  un  fondo  territoriale
intersettoriale)). I fondi, previo accordo tra le parti,  si  possono
articolare  regionalmente  o  territorialmente  e  possono   altresi'
utilizzare parte  delle  risorse  a  essi  destinati  per  misure  di
formazione a favore di apprendisti  e  collaboratori  a  progetto.  I
fondi possono finanziare in tutto o  in  parte:  1)  piani  formativi
aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati  tra  le
parti sociali; 2)  eventuali  ulteriori  iniziative  propedeutiche  e
comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
3) piani di formazione o di riqualificazione  professionale  previsti
dal  Patto  di  formazione  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4.  ((I  fondi  possono  altresi'
finanziare, in  tutto  o  in  parte,  piani  formativi  aziendali  di
incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti
di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai  sensi
degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto
legislativo  14  settembre  2015,   n.   148)).I   piani   aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti  sentite  le  regioni  e  le
province autonome territorialmente interessate. I  progetti  relativi
ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e  connesse  ai
medesimi sono  trasmessi  alle  regioni  ed  alle  province  autonome
territorialmente  interessate,  affinche'  ne  possano  tenere  conto
nell'ambito delle rispettive programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
secondo le disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  le  risorse
derivanti  dal   gettito   del   contributo   integrativo   stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e  successive  modificazioni,  relative  ai  datori  di  lavoro   che
aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi  di  cui
al  presente  comma,  i  fondi  si  attengono   al   criterio   della
redistribuzione  delle  risorse  versate  dalle  aziende  aderenti  a
ciascuno di essi, ai sensi del comma 3. 
  2.  L'attivazione  dei  fondi  e'  subordinata   al   rilascio   di
autorizzazione da parte del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di  cui  al
comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento  dei
fondi  medesimi,  della   professionalita'   dei   gestori,   nonche'
dell'adozione di criteri  di  gestione  improntati  al  principio  di
trasparenza. La vigilanza sulla  gestione  dei  fondi  e'  esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
150, che ne riferisce gli esiti  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali anche ai fini della  revoca  dell'autorizzazione  e
del commissariamento dei fondi  nel  caso  in  cui  vengano  meno  le
condizioni per il rilascio  dell'autorizzazione.  Il  presidente  del
collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Presso  lo  stesso  Ministero  e'  istituito,  con
decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a  carico  del  bilancio
dello Stato, l'"Osservatorio  per  la  formazione  continua"  con  il
compito  di   elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso   la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in
ordine  alle  attivita'  svolte  dai  fondi,   anche   in   relazione
all'applicazione delle suddette  linee-guida.  Tale  Osservatorio  e'
composto da due rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  dal  consigliere  di   parita'   componente   la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro  rappresentanti  delle
regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nonche' da un rappresentante di ciascuna delle  confederazioni  delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale.  Tale  Osservatorio  si  avvale  dell'assistenza   tecnica
dell'Istituto per lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
  3. I datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  fondi  effettuano  il
versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo  25  della
legge n. 845 del 1978,  e  successive  modificazioni,  all'INPS,  che
provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti  i  meri  costi
amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai
fondi e' fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal  1
gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto
dal 1 gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno,
a decorrere dal 2005,  comunica  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni
pervenute,  del  gettito   del   contributo   integrativo,   di   cui
all'articolo  25  della  legge  n.  845  del   1978,   e   successive
modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi  stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati  al
versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la  formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di  cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di  adesione  ai
fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi
mediante acconti bimestrali nonche' a fornire, tempestivamente e  con
regolarita', ai fondi stessi, tutte  le  informazioni  relative  alle
imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine
di  assicurare  continuita'   nel   perseguimento   delle   finalita'
istituzionali  del  Fondo  per  la  formazione  professionale  e  per
l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  4. Nei confronti del contributo  versato  ai  sensi  del  comma  3,
trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  al   quarto   comma
dell'articolo 25 della citata legge n. 845  del  1978,  e  successive
modificazioni. 
  5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono  ai  fondi
l'obbligo di versare all'INPS il contributo  integrativo  di  cui  al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del  1978,  e
successive modificazioni, secondo le modalita'  vigenti  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge. 
  6.  Ciascun   fondo   e'   istituito,   sulla   base   di   accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei  datori
di lavoro e dei lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, alternativamente: 
    a)  come  soggetto  giuridico  di  natura  associativa  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice civile; 
    b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi  degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10  febbraio  2000,  n.  361,  concessa  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. 
  8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo
di cui all'articolo 25 della legge n. 845  del  1978,  il  datore  di
lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo omesso e  le  relative
sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto. 
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
sono determinati, entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, modalita', termini e condizioni  per  il
concorso al finanziamento di progetti di  ristrutturazione  elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi
per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel
Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono  ripartite
su  base  regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei
lavoratori  interessati  dai  processi   di   ristrutturazione,   con
proprieta'  per  i  progetti  di   ristrutturazione   finalizzati   a
conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle  strutture
formative  ai  sensi  dell'accordo  sancito  in  sede  di  conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche. (13) 
  10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita  al  20  per  cento  la
quota del gettito complessivo da destinare  ai  fondi  a  valere  sul
terzo delle risorse  derivanti  dal  contributo  integrativo  di  cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  destinato  al
Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
  11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
sono determinati  le  modalita'  ed  i  criteri  di  destinazione  al
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo  di  lire  25
miliardi per l'anno 2001. 
  12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: 
    a) per il 75 per cento  assegnati  al  Fondo  di  cui  ai  citato
articolo 25 della legge n. 845  del  1978,  per  finanziare,  in  via
prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali  o  settoriali
concordati tra le parti sociali; 
    b) per il restante 25 per cento accantonati per essere  destinati
ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  determinati  i  termini  ed  i
criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed  al
comma 10. 
  13. Per le annualita' di  cui  al  comma  12,  l'INPS  continua  ad
effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma  72,  della
legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  al  Fondo  di   rotazione   per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5  della
legge  16  aprile  1987,  n.  183,   ed   il   versamento   stabilito
dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148  del  1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al  Fondo
di cui al medesimo comma. 
  14. Nell'esecuzione di  programmi  o  di  attivita',  i  cui  oneri
ricadono su fondi comunitari,  gli  enti  pubblici  di  ricerca  sono
autorizzati a procedere ad assunzioni  o  ad  impiegare  personale  a
tempo determinato per tutta la durata degli  stessi,  anche  mediante
proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai  limiti
quantitativi  previsti  dall'articolo  1,  comma   1,   del   decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.  La  presente  disposizione  si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica  in
corso di svolgimento alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla  gestione  delle  risorse
del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la
programmazione  comunitaria  1989-1993  dei  Fondi  strutturali   dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite  la  gestione
fuori bilancio del Fondo  di  rotazione  istituito  dall'articolo  25
della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive  modificazioni,
possono essere destinati alla  copertura  di  oneri  derivanti  dalla
responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato  membro  ai  sensi   della
normativa comunitaria in materia. 
  16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, destina nell'ambito delle risorse di  cui  all'articolo  68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.  144,  una  quota
fino a lire 200 miliardi, per l'anno, di  100  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 , nonche' di 100 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di  cui  il  20  per  cento
destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e 50 del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni,  per  le  attivita'   di   formazione   nell'esercizio
dell'apprendistato  anche  se  svolte   oltre   il   compimento   del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di  cui  all'articolo
16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. (25) 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con  l'art.  52,  comma
19) che sono prorogati per l'anno 2002 gli  interventi  previsti  dal
comma 9 del presente articolo entro il limite massimo di  21  milioni
di euro. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  13  -  28
gennaio 2005, n.51 (in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5), ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 48  della  L.  27  dicembre
2002, n. 289 (che ha modificato i commi 1, 2, 3,  6,  8  e  12  e  ha
abrogato il comma 7) "nella parte in cui non prevede strumenti idonei
a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni".