LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 8-10-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 68 
           (Obbligo di frequenza di attivita' formative). 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 OTTOBRE 2005, N. 226. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 OTTOBRE 2005, N. 226. 
  3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le  funzioni
di propria competenza, l'anagrafe regionale dei  soggetti  che  hanno
adempiuto o assolto l'obbligo scolastico  e  predispongono  le  rela-
tive iniziative di orientamento. 
  4. Agli oneri derivanti  dall'intervento  di  cui  al  comma  1  si
provvede: 
    a) a carico del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire  200
miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000  ,  lire  562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno
2002; (25) ((27)) 
    b) a carico del Fondo  di  cui  all'articolo  4  della  legge  18
dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30  miliardi  per
l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001  e  fino  a  lire  190
miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000,  per
la finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si  provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. 
  5. Con regolamento da  adottare,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della  presente  legge  nella  Gazzetta  Ufficiale,  su
proposta dei Ministri del lavoro e della  previdenza  sociale,  della
pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  e
della Conferenza unificata di cui al decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sentite le  organizzazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le
modalita' di attuazione del presente articolo, anche con  riferimento
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al  comma  3,  e  sono
regolate le relazioni tra l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
formazione,  nonche'   i   criteri   coordinati   ed   integrati   di
riconoscimento  reciproco  dei  crediti  formativi   e   della   loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4  tra
le  diverse  iniziative  attraverso  le  quali  puo'  essere  assolto
l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione  del  predetto
regolamento, il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  con
proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma  4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999,  per
le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo  le
modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n.  196.
Le predette risorse possono essere alt altresi' destinate al sostegno
ed  alla  valorizzazione  di  progetti  sperimentali  in   atto,   di
formazione  per  l'apprendistato,  dei  quali   sia   verificata   la
compatibilita' con le disposizioni previste  dall'articolo  16  della
citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 la
regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e di  Bolzano
provvedono, in relazione alle competenze ad esse  attribuite  e  alle
funzioni da esse esercitate  in  materia  di  istruzione,  formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi
statuti  speciali  e  dalle  relative  norme   di   attuazione.   Per
l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui
al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle  d'Aosta  e
alle provincie autonome di Trento e di Bolzano. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha disposto  (con  l'art.  32,
comma 3) che "Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia  di  disciplina
organica dei contratti di lavoro e la revisione  della  normativa  in
tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016  le
risorse di cui di cui all'articolo 68, comma  4,  lettera  a),  della
legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni  di  euro  per
ciascuna  annualita'  da  destinare  al  finanziamento  dei  percorsi
formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti  all'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore, e dei percorsi  formativi  rivolti  all'alternanza  scuola
lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge  n.
183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dal D.Lgs.  24
settembre 2016, n. 185, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che  "Ai
sensi degli articoli  41,  comma  3,  e  43,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni
2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera  a),
della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  euro
per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da  destinare
al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale,  il  diploma  di  istruzione
secondaria superiore e il  certificato  di  specializzazione  tecnica
superiore e dei  percorsi  formativi  rivolti  all'alternanza  scuola
lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge  n.
183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77".