LEGGE 18 dicembre 1997, n. 440

Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

note: Entrata in vigore della legge: 7/1/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                         Dotazione del fondo 
  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 e'  determinata  in
lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400  miliardi  per  l'anno
1998 e in  lire  345  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno  1999.
All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero  della
pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno  1998  e  lire
245  miliardi  per  l'anno  1999,  l'accantonamento   relativo   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. (1) ((4)) 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 18 dicembre 1997 
                              SCALFARO 
                                      Prodi, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                           Berlinguer, Ministro della 
                                                pubblica istruzione e 
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                  scientifica e tecnologica 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 22 marzo 2000, n. 69 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)  "Il
Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997,  n.  440,  e'  incrementato
della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273  milioni
annue a decorrere  dal  2001,  destinati  al  potenziamento  ed  alla
qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica  degli  alunni
in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con 
handicap sensoriali." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
326) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, e' ridotta di 30 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'esercizio 2015".