LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 80
              Disposizioni in materia di organizzazione
        del mercato del lavoro, di contenzioso previdenziale
         nel settore agricolo e di formazione professionale

  1.  I  contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie  regionali  per  l'impiego  di  cui all'articolo 24, comma 3,
della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati
fino  alla  data  dell'effettivo  trasferimento  delle  risorse  alle
regioni  disposto  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma 6, del decreto
legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469, e comunque non oltre il 31
dicembre 1999.
  2.  All'articolo  8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469
del 1997, le parole: "1 gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 1999".
  3.  Le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore
agricolo,   gia'  attribuite  alla  Commissione  provinciale  per  la
manodopera  agricola,  sono conferite alle Commissioni provinciali di
cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  4.  Nell'ambito  del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di lire
18  miliardi  e'  destinata  al finanziamento degli interventi di cui
alla  legge  14  febbraio  1987,  n.  40,  in  materia  di formazione
professionale. ((29))
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AGGIORNAMENTO (29)
  La  L.  28  dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma
19)  che  "Sono  prorogati  per  l'anno  2002 gli interventi previsti
dall'articolo  118,  comma  9,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro  il  limite  massimo  di  21  milioni  di  euro nonche', per il
medesimo  anno,  gli  interventi  previsti dall'articolo 80, comma 4,
della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4
milioni di euro."