DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 36-bis 
(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la  promozione
                della sicurezza nei luoghi di lavoro) 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81. 
  3. Nell'ambito dei  cantieri  edili  i  datori  di  lavoro  debbono
munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006,  il  personale  occupato  di
apposita  tessera  di   riconoscimento   corredata   di   fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione  del  datore
di lavoro. I lavoratori sono  tenuti  ad  esporre  detta  tessera  di
riconoscimento. Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai  lavoratori
autonomi  che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'   nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per  proprio  conto.  Nei
casi in cui  siano  presenti  contemporaneamente  nel  cantiere  piu'
datori di lavoro o  lavoratori  autonomi,  dell'obbligo  risponde  in
solido il committente dell'opera. 
  4. I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti  possono
assolvere all'obbligo di cui al  comma  3  mediante  annotazione,  su
apposito registro di cantiere vidimato  dalla  Direzione  provinciale
del lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo  di
lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei
lavori.  Ai  fini  del  presente  comma,  nel  computo  delle  unita'
lavorative  si  tiene  conto  di  tutti  i  lavoratori  impiegati   a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di  lavoro  instaurati,  ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni  di
cui al comma 3. 
  5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3  e  4  comporta
l'applicazione,  in  capo  al  datore  di  lavoro,   della   sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500  per  ciascun  lavoratore.  Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al  comma  3
che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione  amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni  non  e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo  13  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
  6.  L'articolo  86,  comma  10-bis,  del  decreto  legislativo   10
settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
"10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel  settore
edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di  cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, e successive modificazioni, il giorno antecedente  a  quello  di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante  documentazione  avente
data certa". 
  7. All'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  2002,  n.  73,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  "3.  Ferma  restando
l'applicazione  delle  sanzioni  gia'  previste  dalla  normativa  in
vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture  o  da
altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la  sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000  per  ciascun  lavoratore,
maggiorata di euro 150 per ciascuna  giornata  di  lavoro  effettivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse  all'omesso  versamento  dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di  cui  al  periodo
precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,  indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa accertata."; ((36)) 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "5.  Alla  irrogazione
della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione
provinciale del lavoro  territorialmente  competente.  Nei  confronti
della sanzione  non  e'  ammessa  la  procedura  di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124". 
  7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi  di
cui all'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  aprile  2002,  n.  73,
relativi alle violazioni commesse prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, resta di competenza  dell'Agenzia  delle
entrate ed e' soggetta alle disposizioni del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad  eccezione  del
comma 2 dell'articolo 16. 
  8. Le agevolazioni di cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  23
giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto  1995,  n.  341,  trovano  applicazione   esclusivamente   nei
confronti dei datori di lavoro del  settore  edile  in  possesso  dei
requisiti  per  il  rilascio  della  certificazione  di   regolarita'
contributiva  anche  da  parte  delle  Casse   edili.   Le   predette
agevolazioni non trovano applicazione nei  confronti  dei  datori  di
lavoro che abbiano riportato condanne passate  in  giudicato  per  la
violazione della normativa in  materia  di  sicurezza  e  salute  nei
luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla  pronuncia  della
sentenza. 
  9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2005,
n. 266, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le  predette
disposizioni non si applicano, inoltre, al  personale  ispettivo  del
lavoro  del  Ministero  del  lavoro  e  della   previdenza   sociale,
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro (INAIL)". 
  10. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124, dopo le parole:  "Centro  nazionale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ",  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,". 
  11. Il termine di prescrizione di  cui  all'articolo  3,  comma  9,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della  gestione  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335  del  1995,  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2007. 
  12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  le  risorse
destinate alla finalita' di cui  all'articolo  1,  comma  410,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456 milioni di  euro  e  sono  corrispondentemente  aumentate  da  63
milioni di euro a 87  milioni  di  euro  le  risorse  destinate  alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 13 novembre 2014, n.  254
(in G.U. 1a s.s. 19/11/2014, n. 48), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  36-bis,   comma   7,   lettera   a),   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4  agosto  2006,  n.
248, che ha modificato  l'art.  3,  comma  3,  del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle
operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di  lavoro
irregolare), convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge del 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce:
«L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso  versamento  dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di  cui  al  periodo
precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000,  indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa accertata»".