DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                              Gestione 
  1. Le associazioni o  le  fondazioni  hanno  autonomia  gestionale,
organizzativa e contabile nel rispetto  dei  principi  stabiliti  dal
presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del  presente
decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta. 
  1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di  cui  al
decreto legislativo 10 febbraio  1996,  n.  103,  sono  titolari  dei
valori  e  delle  disponibilita'  conferiti  in  gestione,   restando
peraltro  in  facolta'  delle  stesse  di  concludere,  in  tema   di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel  caso
di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale.
I valori e le disponibilita' affidati ai gestori secondo le modalita'
e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono  in  ogni  caso
patrimonio separato e autonomo e non  possono  essere  distratti  dal
fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti  gestori,  sia  da  parte  di
rappresentanti dei creditori stessi,  ne'  possono  essere  coinvolti
nelle  procedure  concorsuali   che   riguardano   il   gestore.   Le
associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre  la  domanda
di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti  in
gestione, anche se non individualmente determinati  o  individuati  e
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto  gestore.  Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore  o  dai  terzi
depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari  delle
associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo  presso
un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario,
del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. 
  2. La gestione economico-finanziaria deve  assicurare  l'equilibrio
di  bilancio  mediante  l'adozione  di  provvedimenti  coerenti  alle
indicazioni  risultanti  dal  bilancio  tecnico  da   redigersi   con
periodicita' almeno triennale. 
  3. I rendiconti annuali delle  associazioni  o  fondazioni  di  cui
all'art. 1 sono sottoposti a revisione  contabile  indipendente  e  a
certificazione da parte dei soggetti in possesso  dei  requisiti  per
l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88. 
  4.  In  caso  di  disavanzo  economico-finanziario,  rilevato   dai
rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui  al
comma 2, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3,  comma  1,  si
provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta
i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al
ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono  sospesi  tutti  i
poteri degli organi di amministrazione  delle  associazioni  e  delle
fondazioni. Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la
Commissione  parlamentare  di  controllo  sull'attivita'  degli  enti
gestori di forme obbligatorie  di  previdenza  e  assistenza  sociale
segnala  ai  Ministeri   vigilanti   le   situazioni   di   disavanzo
economico-finanziario di cui e' venuta  a  conoscenza  nell'esercizio
delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi
dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88. ((4)) 
  5. In caso di persistenza dello  stato  di  disavanzo  economico  e
finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed  accertata
l'impossibilita'  da  parte  dello  stesso  di  poter  provvedere  al
riequilibrio finanziario dell'associazione o  della  fondazione,  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1,  e'  nominato  un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti  i  poteri  previsti
dalle vigenti norme in materia  di  liquidazione  coatta,  in  quanto
applicabili. 
  6.  Nel  caso  in  cui  gli  organi   di   amministrazione   e   di
rappresentanza si rendessero  responsabili  di  gravi  violazioni  di
legge  afferenti  la  corretta  gestione  dell'associazione  o  della
fondazione, il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con i Ministri  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  nomina  un
commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro  sei  mesi  dalla  sua  nomina,  avvia  e
conclude la procedura per  rieleggere  gli  amministratori  dell'ente
stesso, cosi' come previsto dallo statuto. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
118) che "Fino al 30 giugno 2022 e'  sospesa,  con  riferimento  alla
sola gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria
dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4  dell'articolo
2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509".