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LEGGE 16 ottobre 1975, n. 492

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 13  agosto  1975,  n.  376,
concernente provvedimenti per il rilancio  dell'economia  riguardanti
le esportazioni, l'edilizia e le opere  pubbliche,  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: 
  E'  autorizzata  l'assegnazione,  anche  in  deroga  alle   vigenti
disposizioni, agli istituti autonomi per  le  case  popolari  o  loro
consorzi, in aggiunta all'importo di cui all'articolo 1  della  legge
27 maggio 1975, n. 166, dell'ulteriore somma di L. 371.700.000.000 ai
fini  della  realizzazione  di  programmi  d'intervento  di  edilizia
sovvenzionata, ai sensi del  citato  articolo  1  e  della  legge  22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni,  di
ammontare unitario  non  inferiore  a  lire  2  miliardi,  anche  per
blocchi, specie per le aree metropolitane in  cui  si  rilevino  piu'
intensamente   fenomeni   di   immigrazione   o   di   concentrazione
demografica. 
  Le regioni, sulla base  dell'importo  loro  attribuito  secondo  le
percentuali stabilite dalla delibera del  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano entro il
31 ottobre 1975  il  programma  di  localizzazione  degli  interventi
dandone comunicazione al CER, agli IACP ed ai comuni interessati. 
  In aggiunta alle  somme  di  cui  al  primo  comma  e'  autorizzata
l'assegnazione di L. 228.300.000.000 per la esecuzione  di  programmi
corredati da progetti esecutivi  per  opere  da  realizzare  su  aree
espropriate o in proprieta' nei piani di zona di cui  alla  legge  18
aprile 1962, n. 167, e per le quali  sia  gia'  stata  rilasciata  la
licenza edilizia. Il Ministro per i lavori pubblici,  presidente  del
Comitato per  l'edilizia  residenziale,  entro  il  31  ottobre  1975
secondo programmi formulati dalle  regioni  predispone  il  piano  di
assegnazione dei fondi di cui al presente  comma.  L'eventuale  somma
residua sara' distribuita entro il 30 novembre  1975  secondo  quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166. 
  L'importo complessivo di lire 600 miliardi di cui  al  primo  e  al
terzo comma del presente articolo sara' versato  sul  conto  corrente
previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio  1975,
n. 166. 
 
  L'articolo 5 e' sostituito con il seguente: 
  Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo
si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della  legge  27
maggio 1975, n. 166. 
  I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3  della
legge 27 maggio 1975, n. 166, sono  prorogati  fino  al  31  dicembre
1975. 
 
  L'articolo 6 e' sostituito con il seguente: 
  Per la concessione di contributi ai sensi  dell'articolo  72  della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II  del  decreto-legge  6
settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre  1965,  n.
1179, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in  aggiunta  ai
limiti d'impegno di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n.
166, sono  autorizzati,  rispettivamente,  gli  ulteriori  limiti  di
impegno di lire  25  miliardi  e  di  lire  15  miliardi  per  l'anno
finanziario 1976. Le annualita' relative sono iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. 
  Il Ministro per i lavori  pubblici,  presidente  del  Comitato  per
l'edilizia residenziale, entro  il  31  ottobre  1975  provvede  alla
ripartizione territoriale dei contributi, secondo i criteri stabiliti
dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della  legge  27
maggio 1975, n. 166, per l'invio da parte  delle  regioni  del  nulla
osta ai privati, alle cooperative e  agli  enti  pubblici  che  hanno
presentato domanda ai sensi dell'articolo 11 della  stessa  legge  27
maggio 1975, n. 166, e nei termini previsti dallo stesso articolo 11,
al comune interessato, all'istituto di  credito  ed  al  CER  decorre
dalla  data  di  comunicazione  alla   regione   della   ripartizione
territoriale dei  contributi.  Il  termine  previsto  dal  successivo
articolo 13 della citata legge 27 maggio 1975, n. 166, decorre  dalla
data di comunicazione ai comuni interessati del nulla osta  regionale
rilasciato. 
  I termini previsti dal primo e dal  terzo  comma  dell'articolo  16
della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al
29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976. 
  La limitazione temporale riguardante l'iscrizione presso la  camera
di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui  al  primo
comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1975,  n.  166,  non  si
applica alle  societa'  a  prevalente  partecipazione  regionale  e/o
comunale. 
 
  Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 6-bis. -  L'alinea  e  il  primo  capoverso  del  primo  comma
dell'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono  sostituiti
dai seguenti: 
  "Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge  22  ottobre
1971, n. 865, sono  sostituiti  dai  seguenti:  "Tale  contributo  e'
concesso nella misura occorrente affinche' i  mutuatari  non  vengano
gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale
perdita relativa al collocamento delle cartelle,  nonche'  per  oneri
fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore  al  3  per
cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale  oltre  al  rimborso
del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il
cui statuto prevede  il  divieto  di  cessione  in  proprieta'  degli
alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al  competente  IACP
in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e  nella
misura del 4 per cento, pari al 2  per  cento  semestrale,  oltre  al
rimborso del capitale, se cooperative a proprieta'  divisa,  o  prive
dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati"". 
  Art. 6-ter. - E' autorizzato l'utilizzo degli stanziamenti previsti
dall'articolo 6 del presente decreto per l'adeguamento della quota  a
carico dello Stato per le operazioni in corso ai sensi  dell'articolo
72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle
cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2  luglio  1949,
n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che  non  abbiano
ottenuto, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
provvedimento di concessione del mutuo, e' autorizzato il  limite  di
impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975. 
  La misura del contributo integrativo  di  cui  al  primo  comma  e'
determinata dal Ministro per i  lavori  pubblici  tenendo  conto  del
costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato  ai  sensi  del
successivo  articolo  8:  in  ogni  caso  non  potra'  gravare  sugli
assegnatari degli alloggi un onere minore di quello  previsto  per  i
mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179. 
  ((...)) 
  Le annualita' relative ai contributi di  cui  ai  precedenti  commi
sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici. 
 
  Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 7-bis. - Il limite massimo di 12 milioni di cui alla  legge  8
giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni  a  soci
in regime di privilegio, da parte di societa' agricole od edilizie in
possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni  previste
dall'articolo 12 del decreto  legislativo  luogotenenziale  5  aprile
1945, n. 141, e' elevato a 25 milioni. 
  Art. 7-ter. - Gli istituti di credito fondiario  sono  autorizzati,
anche in deroga ai rispettivi statuti, a concedere mutui in favore di
cooperative edilizie che realizzano abitazioni su aree con diritto di
superficie. 
 
  All'articolo 9, al primo comma, dopo le parole: "delle aree",  sono
aggiunte le seguenti: "e delle somme residue di detto fondo"; 
    al terzo comma le  parole:  "possono  indicare"  sono  sostituite
dalla seguente: "indicano". 
 
  Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 9-bis. - Per la concessione  dei  mutui  a  valere  sul  fondo
speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n.  865,
e  successive  integrazioni,  si  prescinde   dai   limiti   di   cui
all'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n.  847,  e  successive
modificazioni. 
 
  L'articolo 10 e' sostituito con il seguente: 
  Il  reddito  annuo  complessivo  degli  assegnatari  di  abitazioni
comunque fruenti di concorso o contributo  dello  Stato  concessi  in
locazione da IACP e cooperative edilizie a proprieta' indivisa e loro
consorzi e' stabilito in lire 6  milioni  da  determinarsi  ai  sensi
dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da  quelli
indicati nel primo,  secondo  e  terzo  comma  dell'articolo  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  Il reddito di cui al  precedente  comma  e'  stabilito  in  lire  8
milioni  per  le  abitazioni  costruite  da  cooperative  edilizie  a
proprieta' individuale o dalle imprese di costruzione. 
 
  Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 10-bis. - Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12
gennaio 1974, n. 8 e all'articolo 6 della legge 19 gennaio  1974,  n.
9, sono prorogate fino al 31 dicembre 1978. 
  Art. 10-ter. - I mutui di cui alla legge 1 novembre 1965, n.  1179,
all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,  alla  legge  27
maggio 1975, n. 166, e successive modificazioni e integrazioni ed  al
presente decreto sono concessi dagli enti mutuanti  anche  quando  le
aree concesse dai comuni ai sensi dell'articolo  35  della  legge  22
ottobre 1971, n. 865, non  siano  di  proprieta'  dei  comuni  stessi
sempreche' sia  stata  stipulata  la  convenzione  di  cui  al  sopra
richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto di  occupazione
di urgenza e siano state iniziate le procedure di esproprio. 
  Nel  caso  previsto  dal  precedente  comma  la  garanzia  di   cui
all'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' immediatamente
operante e copre l'intero credito dell'ente mutuante. La garanzia  di
cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  2  maggio  1974,  n.  115,
convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974, n.  247,  e'
elevata fino all'importo del 100 per cento. 
  Gli enti mutuanti stipulano con i soggetti interessati il contratto
condizionato  di  mutuo  entro  30  giorni  dalla   ricezione   della
documentazione  necessaria  per  la  stipulazione   oltre   che   del
provvedimento di concessione dei contributi da  parte  del  Ministero
dei lavori pubblici. 
  Art.  10-quater.  -  I  mutui  edilizi  dell'istituto  di   credito
fondiario della  regione  Trentino-Alto  Adige  sono  concessi  anche
quando le aree assegnate dai  comuni,  ai  sensi  della  legislazione
provinciale,  non  siano  ancora  di  proprieta'  degli  assegnatari,
purche' sia stato emanato il decreto di occupazione di urgenza, siano
state iniziate le procedure di esproprio, e il mutuo  sia  assistito,
fino all'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario, dalla  garanzia
della rispettiva provincia. 
 
  L'articolo 11 e' sostituito con il seguente: 
  Gli istituti e sezioni  di  credito  fondiario  ed  edilizio  e  le
sezioni autonome  per  il  finanziamento  di  opere  pubbliche  e  di
impianti di pubblica utilita', istituite ai sensi delle leggi 6 marzo
1950, n. 108, e 11 marzo 1958, numero 238, al fine  di  procurarsi  i
mezzi  finanziari  occorrenti  all'esercizio  delle  loro   attivita'
effettueranno le operazioni di provvista sul  mercato  dei  titoli  a
reddito fisso mediante l'emissione di obbligazioni con la  preventiva
approvazione dell'organo di vigilanza  di  cui  all'articolo  44  del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni
ed integrazioni. 
  Le emissioni obbligazionarie previste al comma precedente non  sono
soggette alle disposizioni di cui  agli  articoli  2365  e  2410  del
codice civile, nonche' alle disposizioni della legge 3  maggio  1955,
n. 428. 
  Fino alla  data  del  31  gennaio  1976  gli  istituti  di  credito
fondiario ed edilizio e le sezioni  per  il  finanziamento  di  opere
pubbliche  potranno  emettere  anche   cartelle   fondiarie   nonche'
obbligazioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958,
n. 238. Il limite di emissione di cui al secondo comma  dell'articolo
1 della legge 29 luglio 1949, n.  474,  e'  elevato  a  50  volte  lo
ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonche' delle
riserve. 
 
  All'articolo 12, dopo le  parole:  "operazioni  di  credito",  sono
soppresse le seguenti: "fondiario ed". 
 
  L'articolo 14 e' sostituito con il seguente: 
  Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui  all'articolo  9  della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e' autorizzata la  spesa  di  lire  600
miliardi destinata alla concessione di  contributi  in  capitale  per
lavori  di  completamento  di  opere  di  edilizia  ospedaliera   con
particolare  riferimento  ai  programmi  di  intervento  disposti  in
applicazione della  legge  30  maggio  1965,  n.  574,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   ed   approvati    con    decreti
interministeriali 10 novembre 1965, 16 marzo 1968, 19  ottobre  1968,
23 gennaio 1970 e 10 febbraio 1972, ivi compresi gli oneri maturati e
maturandi per la revisione dei  prezzi  contrattuali,  indennita'  di
espropriazione, perizie di  variante  o  suppletive,  risoluzione  di
vertenze in via  amministrativa  o  giurisdizionale  ed  imposta  sul
valore  aggiunto  riguardanti   ospedali   compresi   nei   programmi
anzidetti. 
  Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, comunicano ai Ministri per i lavori pubblici  e
per la sanita' il fabbisogno relativo al  completamento  delle  opere
comprese negli elenchi allegati ai programmi di cui al  primo  comma,
nonche' al completamento di ospedali in corso  di  costruzione  o  di
ristrutturazione. I Ministri per i lavori pubblici e per la  sanita',
in proporzione alle necessita' risultanti dalle  comunicazioni  delle
regioni e, in carenza delle stesse, alle necessita' risultanti  dagli
elenchi anzidetti, dai contratti gia' stipulati e  dalle  perizie  di
variante o suppletive gia' adottate, determinano il piano di  riparto
del fondo, che e' approvato dal CIPE previo parere della  commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,  n.
281. La eventuale destinazione dei fondi di cui al presente  articolo
per il completamento di opere non comprese nei programmi  di  cui  al
precedente  primo  comma  preclude  ulteriori  interventi  finanziari
speciali dello Stato per il completamento delle  opere  comprese  nei
programmi stessi. 
  La percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 2  della  legge
30 maggio 1965, n. 574, relativa agli arredamenti e alle attrezzature
tecnico-sanitarie  e'  aumentata  al  30   per   cento   dell'importo
complessivo della spesa riconosciuta necessaria  per  ciascuna  opera
ospedaliera. 
 
  All'articolo  15,  primo  comma,  le  parole:  "ai   sensi",   sono
sostituite con le parole: "per le finalita'",  e  sono  aggiunte,  in
fine,  le  parole:  "con  priorita'   per   l'esecuzione   di   opere
igienico-sanitarie, asili-nido, scuole materne"; 
    il secondo e il quarto comma sono soppressi. 
 
  All'articolo 16 il primo comma e' sostituito con il seguente: 
  Nel quadro dei programmi di sviluppo di cui  all'articolo  9  della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e' autorizzata la  spesa  di  lire  100
miliardi destinata al finanziamento di  lavori  di  completamento  di
opere di competenza delle regioni; 
    il secondo e il quarto comma sono soppressi. 
 
  Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti: 
  Art. 16-bis. - Per il completamento e la esecuzione  da  parte  dei
comuni e delle province di opere pubbliche di  loro  pertinenza,  con
priorita' per quelle igienico-sanitarie,  per  gli  asili-nido  e  le
scuole materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali  esistono
progetti esecutivi, i mutui da contrarie  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti entro il  periodo  compreso  tra  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di
1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo  5
della legge 1  giugno  1971,  n.  291,  anche  se  non  assistiti  da
contributi statali o regionali in annualita'. 
  I  mutui  non  assistiti  da  contributi  statali  o  regionali  in
annualita' sono concessi con le modalita' di cui il  quinto  e  sesto
comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola
deliberazione consiliare  di  assunzione  del  prestito  regolarmente
approvata dal competente organo regionale. 
  Art. 16-ter. - I termini di  cui  all'articolo  2  della  legge  12
gennaio 1974, n. 8, sono prorogati al 31 dicembre 1976. 
 
  All'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in  fine,  le  parole:
"entro il 29 febbraio 1976". 
 
  All'articolo 18, secondo comma, dopo le parole:  "non  superiore  a
lire 15 miliardi", sono  aggiunte  le  seguenti:  "comprensivi  delle
spese di progettazione, direzione lavori e collaudo"; 
    al quarto comma, sono aggiunte, in fine,  le  parole:  "entro  60
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge". 
 
  Dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 18-bis. - Fermo restando il disposto  dell'articolo  11  della
legge 28 aprile 1971, n. 287, e' altresi' sospesa la  costruzione  di
nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di  cui  non  sia
stato effettuato l'appalto, ancorche' assentiti amministrativamente. 
 
  L'articolo 19 e' soppresso. 
 
  All'articolo 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le  parole:
"si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  commi  dal
secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394". 
 
  All'articolo 21, primo comma, sono aggiunte, in  fine,  le  parole:
"in relazione alle autorizzazioni  di  spesa  di  cui  agli  articoli
precedenti"; 
    dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: 
  Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani  di  riparto  in
appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri  bilanci  riferiti
ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto. 
  Le somme destinate alle singole regioni in base ai  vari  piani  di
riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente  decreto
alle regioni stesse saranno  versate  dal  Ministero  del  tesoro  in
appositi conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la  Tesoreria
centrale,  dai  quali  le  regioni   effettueranno   i   prelevamenti
bimestralmente su richiesta  di  accredito  a  favore  del  tesoriere
regionale  effettuata  sulla  base  di   relazioni   indicative   dei
fabbisogni di pagamento connessi con lo stato  di  realizzazione  dei
programmi di intervento. 
 
  Dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente: 
  Art. 21-bis. - Alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in
relazione alle competenze ad esse spettanti ai sensi del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   vengono
attribuite direttamente quote degli stanziamenti di cui agli articoli
4, 6, 14, 15 e 16 del presente decreto-legge da determinarsi  secondo
i parametri indicati all'articolo 78 del testo unico approvato con il
predetto decreto del Presidente della Repubblica. Tali quote verranno
iscritte nei rispettivi bilanci ed utilizzate dalle province  per  le
finalita' previste dal presente decreto.