DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 141

Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria. (045U0141)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1978)
Testo in vigore dal: 20-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
  Nei riguardi delle societa' agricole cooperative e  delle  societa'
cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma
l'applicazione  dell'imposta  fissa  di   registro   e   dell'imposta
ipotecaria ridotta per la  prima  assegnazione  al  socio  del  fondo
rustico o della  casa,  quando  il  valore  dell'immobile  assegnato,
accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti  dell'imposta
di registro, non supera L. 600.000 ed  a  condizione  che  l'immobile
assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per  un  periodo  di
cinque   anni.   Nel   caso   di   vendita   entro   tale    periodo,
indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale vendita,  si
rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro  di
cui all'art. 1. (3) 
 
  Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato  agli  effetti
dell'applicazione dell'imposta di  registro  supera  L.  600.000,  e'
dovuta sull'atto di  assegnazione,  in  ragione  dell'intiero  valore
accertato, l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1.  Ove
il  socio  assegnatario  abbia  fruito   precedentemente   di   altre
assegnazioni di  beni  immobili  della  stessa  specie,  godendo  dei
benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte  di  societa'
cooperative agricole od edilizie, si deve tener conto,  agli  effetti
del limite di valore di L. 600.000, anche del valore  di  detti  beni
resosi definitivo nelle precedenti assegnazioni. 
 
  La stessa imposta di cui all'art. 1 si applica,  senza  limitazione
di valore, anche per le assegnazioni ai soci, da  parte  di  societa'
cooperative edilizie, del terreno acquistato per  costruire  o  della
costruzione  in  corso  in  luogo  della  casa  o  del  quartiere  di
abitazione gia' ultimati. 
 
  Per conseguire le agevolazioni previste dal 1° comma il socio  deve
dichiarare nell'atto di  assegnazione  se  abbia  o  meno  goduto  di
precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo,  degli
estremi di registrazione dell'atto e del valore definitivo  accertato
a sensi del 2° comma del presente articolo. 
                                                    (2) (5) (6) ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 15 febbraio 1949, n. 33 ha disposto (con l'art. 3,  comma  3)
che "Il limite di L. 600.000, previsto come valore delle assegnazioni
ai soci in regime di privilegio, da  parte  di  societa'  cooperative
agricole  ed  edilizie   dall'art.   12   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 141, e' elevato a L. 5.000.000". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 21 dicembre 1961, n. 1389 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che  "L'imposta  ipotecaria  ridotta,  disposta  per  le  cooperative
agricole, a  termini  dell'articolo  12,  primo  comma,  del  decreto
legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, e' stabilita nella
misura di un quarto di quella ordinaria". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 15 febbraio 1949, n. 33, come modificata dalla  L.  8  giugno
1966, n. 452, ha disposto (con l'art. 3,  comma  3)  che  "Il  limite
massimo di lire 5 milioni e' elevato a lire 12 milioni, previsto come
valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio,  da  parte
di  societa'  cooperative  agricole  od  edilizie  in  possesso   dei
requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo
12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni  dalla
L. 16 ottobre 1975, n. 492, ha disposto (con l'art. 7-bis,  comma  1)
che "Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966,
n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in  regime  di
privilegio, da parte di societa' agricole od edilizie in possesso dei
requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo
12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141,  e'
elevato a 25 milioni". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 5 agosto 1978, n. 457, nel modificare l'art. 7-bis,  comma  1
del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con  modificazioni  dalla
L. 16 ottobre 1975, n. 492, ha conseguentemente disposto (con  l'art.
58, commi 1 e 2) che "Il limite massimo  di  L.  25.000.000,  di  cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  13  agosto  1975,  n.   376,
introdotto dall'articolo 1 della  legge  di  conversione  16  ottobre
1975, n. 376, previsto come  valore  delle  assegnazioni  a  soci  in
regime di privilegio da parte di societa' cooperative edilizie e loro
consorzi, in possesso dei  requisiti  prescritti,  e'  elevato  a  L.
35.000.000. 
  Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite  di  cui
al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente,  le  normali
imposte di registro e di trascrizione ipotecaria".