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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 141

Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria. (045U0141)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1978)
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Testo in vigore dal:  20-8-1978
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Art. 12



Nei riguardi delle società agricole cooperative e delle società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell'immobile assegnato, accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'imposta di registro, non supera L. 600.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1. (3)

Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro supera L. 600.000, è dovuta sull'atto di assegnazione, in ragione dell'intiero valore accertato, l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1. Ove il socio assegnatario abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa specie, godendo dei benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte di società cooperative agricole od edilizie, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di L. 600.000, anche del valore di detti beni resosi definitivo nelle precedenti assegnazioni.

La stessa imposta di cui all'art. 1 si applica, senza limitazione di valore, anche per le assegnazioni ai soci, da parte di società cooperative edilizie, del terreno acquistato per costruire o della costruzione in corso in luogo della casa o del quartiere di abitazione già ultimati.

Per conseguire le agevolazioni previste dal 1° comma il socio deve dichiarare nell'atto di assegnazione se abbia o meno goduto di precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi di registrazione dell'atto e del valore definitivo accertato a sensi del 2° comma del presente articolo.
(2) (5) (6)
((7))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 15 febbraio 1949, n. 33 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Il limite di L. 600.000, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole ed edilizie dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 141, è elevato a L. 5.000.000".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 21 dicembre 1961, n. 1389 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è stabilita nella misura di un quarto di quella ordinaria".
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 15 febbraio 1949, n. 33, come modificata dalla L. 8 giugno 1966, n. 452, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Il limite massimo di lire 5 milioni è elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Il limite massimo di 12 milioni di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 452, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio, da parte di società agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a 25 milioni".
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 5 agosto 1978, n. 457, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, ha conseguentemente disposto (con l'art. 58, commi 1 e 2) che "Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di società cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, è elevato a L.
35.000.000.
Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria".