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LEGGE 12 gennaio 1974, n. 8

Norme in materia di appalti di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1975)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


I termini indicati nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 291, sono prorogati al 31 dicembre 1975.
La norma di cui al quarto comma del predetto articolo 5, relativa all'erogazione delle rate di mutuo, si applica a tutti i lavori pubblici realizzati con il concorso o con il contributo dello Stato nella spesa.
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1974

LEONE RUMOR - LAURICELLA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492, ha disposto (con l'art. 16-ter) che i termini di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 1976.