LEGGE 12 gennaio 1974, n. 8

Norme in materia di appalti di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1975)
Testo in vigore dal: 18-10-1975
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  I  termini  indicati  nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n.
291, sono prorogati al 31 dicembre 1975.
  La  norma  di cui al quarto comma del predetto articolo 5, relativa
all'erogazione  delle  rate  di  mutuo,  si  applica a tutti i lavori
pubblici  realizzati  con il concorso o con il contributo dello Stato
nella spesa. ((1))

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 gennaio 1974

                                LEONE

                                                 RUMOR - LAURICELLA -
                                                             LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla
L.  16  ottobre  1975,  n. 492, ha disposto (con l'art. 16-ter) che i
termini  di  cui  al  presente articolo sono prorogati al 31 dicembre
1976.