LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal: 23-6-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.
   Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

  Nello  stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e
della   programmazione   economica  e'  istituito  un  fondo  per  il
finanziamento  dei  programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare
e'  determinato  per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del
programma  economico  nazionale e per la quota annuale dalla legge di
bilancio.
  Tale  fondo  e'  assegnato  alle Regioni secondo le indicazioni del
programma  economico  nazionale  sulla  base  dei criteri che saranno
annualmente   determinati   dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica e con particolare riguardo alle esigenze di
sviluppo del Mezzogiorno. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  14  giugno 1990, n. 158 ha disposto (con l'art. 3, comma 1,
lettere  a)  e  b))  che  "A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' costituito:
    a)  da  una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai
sensi  dell'articolo  9  della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto
delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;
    b)  da  una quota variabile, determinata con la legge finanziaria
su  base  triennale,  comprensiva degli stanziamenti annuali previsti
dalle vigenti leggi di settore".