LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 18-10-1975
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16.

  Il  Ministro  per  i  lavori pubblici - Presidente del comitato per
l'edilizia  residenziale  -  provvede  alla  formale  concessione dei
contributi  di  cui  all'articolo  9 della presente legge e di quelli
relativi  ai  fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di
concessione  del  mutuo  da  parte  dell'istituto  di credito e della
dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i
lavori  hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre
1975. ((1))
  I  contributi  di  cui  al  primo  comma sono corrisposti agli enti
mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato
di  mutuo,  salvo  conguaglio da effettuarsi al momento della stipula
del   contratto   definitivo   sulla   base   del   costo   effettivo
dell'operazione  e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca
vigenti.
  I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975 sono destinati
a  soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine
previsto  dal  primo comma dell'articolo 11 nell'ambito delle singole
regioni. ((1))
  Il   riscontro   di   legittimita'   della   Corte  dei  conti  sui
provvedimenti di concessione del contributo e' successivo.
  Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro
per  i  lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e
le  modalita'  per  l'effettuazione  del conguaglio di cui al secondo
comma.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, dalla
L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "I
termini  previsti  dal primo e dal terzo comma dell'articolo 16 della
legge  27  maggio  1975, n. 166, sono prorogati rispettivamente al 29
febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976."