LEGGE 1 giugno 1971, n. 291

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal: 22-2-1974
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n.  431,
e prorogato con l'articolo 24-bis del decreto-legge 16 ottobre  1970,
n. 723, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970,  n.
979, e' sostituito dal seguente: 
  "Sui progetti e sui contratti riguardanti  le  opere  previste  dai
commi precedenti di importo eccedente i 300 milioni e'  richiesto  il
parere del solo comitato  tecnico  amministrativo.  Sui  progetti  di
importo  inferiore  ai  300  milioni  e'  richiesto  il  solo  parere
dell'ingegnere capo del genio civile". 
  Fino  al  31  dicembre  1972,  l'ufficio  del  genio  civile  o  il
Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per  i  progetti
di  importo  fino  o  superiore  a  lire  300  milioni,   autorizzano
l'espletamento della gara di appalto e  la  consegna  dei  lavori  da
parte dei comuni e delle province per le  opere  di  loro  competenza
assistite da contributo dello Stato sulla base dell'affidamento  alla
concessione dei mutui, nonche', per  le  opere  ammesse  al  concorso
dello Stato in unica soluzione, l'espletamento della gara di  appalto
dei lavori  fino  all'importo  del  concorso,  anche  prima  che  sia
intervenuto l'affidamento anzidetto. 
  Le  rate  del  mutuo  sono  erogate  sulla  base  degli  stati   di
avanzamento visitati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi
manchi, dal direttore dei lavori. 
Fino al 31 dicembre 1972, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata
  a concedere mutui ai comuni e alle province per  la  esecuzione  di
  opere pubbliche, assistite da contributo o  concorso  dello  Stato,
  sulla base  della  semplice  domanda  dell'ente  mutuatario  o  del
  decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato. 
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da 
parte degli enti mutuatari, i mutui  sono  garantiti  dallo  Stato  e
possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi. 
  Con decreto del Ministro per il tesoro la  garanzia  e'  dichiarata
decaduta  per  la  parte  del  mutuo  che   puo'   essere   garantita
direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili. 
  L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta  dell'ente
mutuatario, tre anni dopo la concessione del  mutuo  stesso:  in  tal
caso i relativi interessi sono capitalizzati.((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 12 gennaio 1974, n.8 ha disposto (con l'art. 2 comma  1)  che
"I termini indicati nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 
291, sono prorogati al 31 dicembre 1975."