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LEGGE 1 giugno 1971, n. 291

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  22-2-1974
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Art. 5



Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, e prorogato con l'articolo 24-bis del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970, n. 979, è sostituito dal seguente:
"Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 300 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 300 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del genio civile".
Fino al 31 dicembre 1972, l'ufficio del genio civile o il Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo fino o superiore a lire 300 milioni, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle province per le opere di loro competenza assistite da contributo dello Stato sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonché, per le opere ammesse al concorso dello Stato in unica soluzione, l'espletamento della gara di appalto dei lavori fino all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto.
Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento visitati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.
Fino al 31 dicembre 1972, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per la esecuzione di opere pubbliche, assistite da contributo o concorso dello Stato, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario o del decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato.
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da
parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta dell'ente mutuatario, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 12 gennaio 1974, n.8 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "I termini indicati nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n.
291, sono prorogati al 31 dicembre 1975."