LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 18-8-1977
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.

  ((I  mutui  agevolati  concessi  ai  sensi  della  presente legge e
dell'articolo  72  della  legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono
della  garanzia  dello Stato prevista, rispettivamente, dall'articolo
13   del  decreto-legge  2  maggio  1974,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  27  giugno  1974,  n.  247 e dal citato
articolo  72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del
capitale  e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'articolo 7
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7,
nonche' per il pagamento degli interessi.
  La  garanzia  prevista  dal precedente comma diventa operante entro
120 giorni dalla data in cui e' risultato infruttuoso almeno il terzo
esperimento d'asta, purche' l'incanto sia stato fissato per un prezzo
base  inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso, per i
mutui   concessi   a  soggetti  diversi  dagli  IACP,  l'immobile  e'
trasferito,  con  decreto  del  giudice  dell'esecuzione,  allo  IACP
competente  per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato
l'onere  sostenuto  per  effetto  dell'intervenuta operativita' della
garanzia,  secondo  modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro di
concerto con quello per i lavori pubblici.
  Il  giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dispone
l'accollo a carico dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia
dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per
l'ammontare non utilizzato.
  Alle  abitazioni  di cui al secondo comma non si applicano le norme
previste  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1035.
  La   garanzia  dello  Stato  diviene  immediatamente  operante  per
l'intero  credito  dell'ente  mutuante nell'ipotesi che venga meno la
garanzia  ipotecaria  o per vizi del procedimento di espropriazione o
per  effetto  di  decadenza per qualsiasi titolo dalla concessione in
superficie   o  dalla  cessione  in  proprieta'  dell'area  ai  sensi
dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865)).