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DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  2-7-1974
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Art. 13


I mutui agevolati concessi ai sensi della legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, destinati al finanziamento di programmi costruttivi nell'ambito dei programmi di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino all'importo massimo del 75%.
Nel caso di programmi costruttivi su aree concesse in diritto di superficie, i mutui sono garantiti ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, assistiti da contributo statale, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici saranno indicati gli enti o istituti di credito abilitati alla concessione di mutui.
Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui saranno regolate da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 610, potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1977, fermo restando il limite globale di lire 50 miliardi.