DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal: 2-7-1974
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.

  I mutui agevolati concessi ai sensi della legge 1 novembre 1965, n.
1179,   e   successive   modifiche   ed  integrazioni,  destinati  al
finanziamento  di  programmi costruttivi nell'ambito dei programmi di
zona  di  cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ((e nelle zone di cui
all'articolo  51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865)) , usufruiscono
della  garanzia  integrativa  dello  Stato  alle  condizioni e con le
modalita'  di  cui  all'art.  72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
fino all'importo massimo del 75%.
  Nel  caso  di  programmi costruttivi su aree concesse in diritto di
superficie,  i mutui sono garantiti ai sensi dell'art. 72 della legge
22 ottobre 1971, n. 865.
  Per  la  realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata e
agevolata,  assistiti da contributo statale, con decreto del Ministro
per  il  tesoro  di  concerto  con  il Ministro per i lavori pubblici
saranno  indicati  gli  enti  o  istituti  di  credito abilitati alla
concessione di mutui.
  Le  condizioni  relative  alla  concessione ed erogazione dei mutui
saranno  regolate  da  apposita convenzione da approvarsi con decreto
del  Ministro  per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori
pubblici.
  La  facolta'  di  emissione delle cartelle di cui all'art. 18 della
legge  13  luglio  1966,  n. 610, potra' essere esercitata fino al 31
dicembre 1977, fermo restando il limite globale di lire 50 miliardi.