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LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
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Testo in vigore dal: 8-6-1975
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In relazione al  provvedimento  legislativo  concernente  il  piano
triennale  per  l'edilizia  residenziale  pubblica   e'   autorizzata
l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni,
agli istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire
1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia  sovvenzionata
ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
  Le regioni, sulla base degli importi  loro  attribuiti  secondo  le
percentuali stabilite dalla delibera del  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica del 16 marzo 1972,  formulano,  entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un
programma  di  localizzazione  degli  interventi  di  ammontare   non
inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie  per  le  aree
metropolitane in  cui  si  rilevino  piu'  intensamente  fenomeni  di
immigrazione   o   di   concentrazione   demografica,   nonche'   per
investimenti  da  destinare  al  risanamento  di  complessi   edilizi
compresi nei centri storici o  di  proprieta'  dello  Stato  o  degli
istituti autonomi per le  case  popolari,  dandone  comunicazione  al
comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi  per  le
case  popolari  ed  ai  comuni  interessati.  I  fondi  destinati  al
risanamento di complessi edilizi compresi  nei  centri  storici  sono
assegnati direttamente ai comuni interessati. 
  Il programma di localizzazione e' approvato dagli organi  regionali
competenti anche se  i  consigli  regionali  hanno  cessato  le  loro
funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 17  febbraio  1968,  n.
108.