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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  21-3-1968

Art. 3

Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione


I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.
Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.
Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione.
Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.
Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione.
I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.