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LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
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Testo in vigore dal:  8-6-1975

Art. 6



Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che sono versati sino al 31 dicembre 1977;
b) le somme relative alle anticipazioni autorizzate dal decreto-legge 1 maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, e dall'articolo 67, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché l'ulteriore anticipazione per la quale è autorizzata la spesa di lire 38 miliardi da ripartire in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1976, di lire 20 miliardi nell'anno 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978;
c) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre attività derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) l'ulteriore apporto dello Stato di 600 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1976, di lire 300 miliardi nell'anno 1977, e di lire 100 miliardi nell'anno 1978.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla lettera d) del precedente comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.
I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente, presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Qualora il conto corrente istituito ai sensi del comma precedente non presenti sufficienti disponibilità potranno essere temporaneamente utilizzati, salvo reintegro, i fondi depositati sui conti correnti istituiti ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.