LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 8-6-1975
                               Art. 6. 
 
  Al finanziamento dell'anticipata  assegnazione  di  fondi  prevista
dall'articolo 1 si provvede mediante: 
    a) i proventi relativi ai  contributi  di  cui  al  primo  comma,
lettere a), b) e c), dell'articolo 10 della legge 14  febbraio  1963,
n. 60, che sono versati sino al 31 dicembre 1977; 
    b)  le  somme  relative  alle   anticipazioni   autorizzate   dal
decreto-legge 1 maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3  luglio
1970, n. 419, e dall'articolo 67, lettera d), della legge 22  ottobre
1971, n. 865, nonche'  l'ulteriore  anticipazione  per  la  quale  e'
autorizzata la spesa di lire 38 miliardi da ripartire in  ragione  di
lire 10 miliardi nell'anno 1976, di lire 20 miliardi nell'anno 1977 e
di lire 8 miliardi nell'anno 1978; 
    c) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonche'  le
altre attivita' derivanti dall'impiego dei fondi di cui  all'articolo
5 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865; 
    d) l'ulteriore apporto dello Stato di 600 miliardi.  Detta  somma
sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro  in
ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1976,  di  lire  300  miliardi
nell'anno 1977, e di lire 100 miliardi nell'anno 1978. 
  Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in  ciascuno
degli anni finanziari dal 1976 al  1978,  sara'  stabilita  la  quota
parte degli stanziamenti di cui alla lettera d) del precedente comma,
che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che  il
Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e
modalita' che saranno,  con  la  stessa  legge  di  approvazione  del
bilancio, di volta in volta stabilite. 
  I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito
conto corrente, presso la Cassa depositi e prestiti da  istituire  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
  Qualora il conto corrente istituito ai sensi del  comma  precedente
non   presenti    sufficienti    disponibilita'    potranno    essere
temporaneamente utilizzati, salvo reintegro, i fondi  depositati  sui
conti correnti istituiti ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo
5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.