LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 18-10-1975
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  I  singoli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari, sulla base
dell'attribuzione  prevista  dal  secondo comma dell'articolo 1, sono
autorizzati  ad  assumere  impegni  fino  a  concorrenza dell'importo
assegnato  nel  programma  di cui allo stesso comma ed a provvedere a
tutte   le   operazioni   relative  all'acquisizione  delle  aree  ed
all'appalto delle opere da realizzare.
  La  somministrazione  dei  fondi agli istituti autonomi per le case
popolari  avra' luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base
all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis
del   decreto-legge   2   maggio   1974,   n.  115,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.
  Ai  fini  del  comma  precedente,  per  gli  eventuali pagamenti da
effettuare  nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui
conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  Per  gli  appalti  delle  opere  finanziate  con  i  fondi  di  cui
all'articolo  1  e  per  quelli  relativi  ai  programmi  di edilizia
sovvenzionata  in  corso,  indetti  entro  il  30  settembre 1975, si
applicano  le  norme  stabilite  dall'articolo 17 del decreto-legge 2
maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e
successive modificazioni ed integrazioni. ((1))
  Il  termine stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre
1974,  n.  658,  convertito  nella  legge  15 febbraio 1975, n. 7, e'
prorogato al 30 settembre 1975. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla
L.  16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "I
termini  previsti  dal  quarto  e  quinto comma dell'articolo 3 della
legge  27  maggio  1975,  n.  166, sono prorogati fino al 31 dicembre
1975."