LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 8-6-1975
                               Art. 2.

  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione di cui al secondo comma
dell'articolo   1   della   presente  legge,  il  comune  interessato
all'intervento,  o  il competente consorzio di comuni, indica le aree
da  destinare  alla realizzazione del programma nell'ambito dei piani
approvati  od adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Il  comune  o il consorzio di comuni provvedono alla indicazione ed
alla  assegnazione delle aree sentito l'istituto autonomo per le case
popolari  competente  o  il  consorzio degli istituti autonomi per le
case  popolari  e deliberano la convenzione prevista dall'articolo 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' la eventuale delega allo
stesso  istituto  autonomo  per le case popolari o al consorzio degli
istituti  autonomi  per le case popolari per la graduale acquisizione
delle  aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e  secondaria,  qualora  tali  opere  non  esistano  ed il comune non
preveda  di  attuarle  direttamente  in  armonia con le finalita' del
programma di intervento.
  Nel  periodo  di  sospensione dell'attivita' dei consigli comunali,
fino  al  quarantacinquesimo  giorno  successivo  alla  elezione,  le
deliberazioni  previste  dalle  leggi  18  aprile  1962,  n. 167 e 22
ottobre   1971,   n.   865,   e   successive  loro  modificazioni  ed
integrazioni,  di  competenza  del  consiglio comunale, sono adottate
dalla giunta comunale.
  Decorso  il termine previsto nel primo comma del presente articolo,
il  presidente  della  giunta regionale emana entro trenta giorni, in
via   sostitutiva,   i  provvedimenti  necessari  ovvero  provvede  a
localizzare l'intervento in altro comune.