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LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
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Testo in vigore dal:  8-6-1975

Art. 2


Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il comune interessato all'intervento, o il competente consorzio di comuni, indica le aree da destinare alla realizzazione del programma nell'ambito dei piani approvati od adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il comune o il consorzio di comuni provvedono alla indicazione ed alla assegnazione delle aree sentito l'istituto autonomo per le case popolari competente o il consorzio degli istituti autonomi per le case popolari e deliberano la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché la eventuale delega allo stesso istituto autonomo per le case popolari o al consorzio degli istituti autonomi per le case popolari per la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora tali opere non esistano ed il comune non preveda di attuarle direttamente in armonia con le finalità del programma di intervento.
Nel periodo di sospensione dell'attività dei consigli comunali, fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla elezione, le deliberazioni previste dalle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive loro modificazioni ed integrazioni, di competenza del consiglio comunale, sono adottate dalla giunta comunale.
Decorso il termine previsto nel primo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale emana entro trenta giorni, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ovvero provvede a localizzare l'intervento in altro comune.