LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 8-6-1975
                               Art. 9.

  Per  la  concessione  di contributi ai sensi dell'articolo 72 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo secondo del decreto-legge
6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n.
1179,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati
rispettivamente  i limiti di impegno di lire 30 miliardi e di lire 10
miliardi  per  l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5
miliardi  e  di  lire  5  miliardi  per  l'anno  finanziario 1976. Le
annualita'  relative  sono  iscritte  nello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Al  predetto  onere si
provvede,  per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo
9001  dello  stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per  l'anno  medesimo.  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il  Ministro  per  i  lavori pubblici provvede, entro il termine di
dieci  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, alla
ripartizione  territoriale  dei  contributi, sulla base dei parametri
adottati  per la ripartizione disposta con decreto del Ministro per i
lavori  pubblici  10  novembre  1971, n. 3417, ed alla determinazione
delle  percentuali  da  destinare  alle  varie  categorie,  e  ne da'
comunicazione alle regioni.
  Sui  limiti  di  impegno  di  cui  al  primo  comma gravano anche i
contributi  sulle  operazioni  di  mutuo  integrativo  dei mutui gia'
concessi   e   non  definiti  prima  del  26  marzo  1975,  derivanti
dall'aggiornamento  dei costi fissati con il decreto del Ministro per
i  lavori  pubblici  di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo  8  del
decreto-legge  6  settembre  1965,  n. 1022, convertito nella legge 1
novembre  1965,  n.  1179,  e quelli per l'adeguamento del contributo
previsto  dall'articolo  6 dello stesso decreto-legge alle variazioni
del  costo  effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al
citato articolo 6.
  I  contributi  di  cui al presente articolo possono essere altresi'
concessi   per  operazioni  di  mutuo  agevolato  occorrenti  per  il
completamento   delle   parti   ancora   da   eseguire,   determinate
dall'istituto  di  credito  sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori  vistato  dall'ufficio del genio civile, di interventi su aree
comprese  nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, a condizione che siano
rispettati  i requisiti previsti dal titolo secondo del decreto-legge
6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n.
1179, e successive modificazioni ed integrazioni.