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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1965, n. 1022

Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 novembre 1965, n. 1179 (in G.U. 03/11/1965, n.275).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
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Testo in vigore dal:  4-11-1965
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per l'incentivazione dell'attività edilizia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze; Decreta:

Art. 1

((Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S. e di cooperative edilizie, nonché degli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967))
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