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LEGGE 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
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Testo in vigore dal:  18-10-1975
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Art. 3


I singoli istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare.
La somministrazione dei fondi agli istituti autonomi per le case popolari avrà luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.
Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui all'articolo 1 e per quelli relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata in corso, indetti entro il 30 settembre 1975, si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni.
((1))

Il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, è prorogato al 30 settembre 1975.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975."