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DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  19-12-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 17


Per gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974, relativi ad opere di urbanizzazione e ad interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.
((2))

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche al fine di completare, mediante i comitati di liquidazione di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, tutti i programmi già deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972, purché appaltati entro il 31 dicembre 1974.
((Per il completamento dei programmi dei soppressi enti nazionali di edilizia deliberati anteriormente al 31 dicembre 1972 e non appaltati entro il 31 dicembre 1974, provvedono gli I.A.C.P. provinciali competenti per territorio con le norme di cui al primo comma))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 14 dicembre 1974, n. 658, convertito con modificazioni dalla L. 15 febbraio 1975, n. 7 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Il termine previsto dal primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato al 31 marzo 1975."